In questa pagina è disponibile un modello disconoscimento scrittura privata da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti normativi
Nel nostro sistema la scrittura privata fa piena prova, tra le parti, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta solo se la firma è riconosciuta o legalmente considerata tale. Per sottrarsi a quell’efficacia probatoria serve un atto semplice ma puntuale: il disconoscimento. La regola processuale sta nell’art. 214 c.p.c.: chi subisce in giudizio la produzione di una scrittura privata e ne contesta l’autenticità deve negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione; se si tratta di eredi o aventi causa, è sufficiente dichiarare di non conoscere la scrittura o la firma dell’autore. Non occorrono formule sacramentali, ma la negazione deve essere chiara e inequivoca, perché è l’atto che impedisce che il documento valga come “riconosciuto” e che costringe la controparte, se vuole avvalersene, a chiedere la verificazione.
Il “quando” è altrettanto decisivo del “come”. La legge collega il riconoscimento tacito alla tempestività del disconoscimento: se la parte presente non disconosce nella prima udienza utile o nella prima risposta successiva alla produzione, la scrittura si ha per riconosciuta nel processo. Il meccanismo è nell’art. 215 c.p.c., che descrive proprio i casi in cui l’atto prodotto “si ha per riconosciuto”, tra cui l’inerzia dell’interessato al primo momento utile dopo la produzione. Ne discende che il disconoscimento dev’essere tempestivo: in pratica si formula in udienza, a verbale, o nel primo atto difensivo successivo al deposito del documento (per esempio nella comparsa di risposta o in una memoria), indicando con precisione a quale scrittura, tra quelle prodotte, si riferisce la contestazione. La giurisprudenza di legittimità ha anche ammesso un disconoscimento “preventivo” quando il documento specifico sia già noto alle parti pur non essendo stato ancora materialmente depositato in atti, proprio per evitare che l’inerzia si trasformi in riconoscimento tacito. Sul contenuto, vale la regola della specificità: non bastano formule generiche; bisogna negare in modo espresso la paternità della sottoscrizione o della grafia e, se i documenti sono più di uno, chiarire se la contestazione li riguarda tutti o solo alcuni. L’orientamento pratico è che la dichiarazione sia priva di ambiguità e consenta alla controparte di sapere esattamente che cosa dovrà, se del caso, fare verificare.
L’effetto del disconoscimento è “spostare la palla” alla parte che ha prodotto il documento: se intende continuare a far valere quella scrittura, deve promuovere la verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c., indicando i mezzi di prova e le scritture di comparazione. In mancanza di istanza di verificazione, la scrittura disconosciuta non può essere utilizzata dal giudice come prova della provenienza; la Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito che l’inerzia equivale, secondo una presunzione legale di comportamento concludente, a non volersi avvalere del documento, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto. Questo doppio binario, disconoscimento tempestivo e, a seguire, onere di chiedere la verificazione, è ciò che rende effettiva la tutela.
Ci sono, in controluce, tre accortezze utili per non vanificare la dichiarazione. La prima riguarda il perimetro soggettivo: può disconoscere la parte personalmente o, in sua vece, il difensore nelle forme dell’atto difensivo; gli eredi e gli aventi causa, invece, possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la firma o la grafia dell’autore, proprio perché non l’hanno formata loro. La seconda attiene alle scansioni: il riferimento alla “prima udienza” o alla “prima risposta successiva” va preso sul serio, perché il mancato disconoscimento in quei termini produce, nel processo in corso, un riconoscimento tacito; il fatto che la scrittura sia stata riconosciuta in questo processo non impedisce però, per legge, che in un diverso giudizio la si contesti ex novo, trattandosi di un effetto limitato al singolo procedimento. La terza riguarda l’uso difensivo: una volta disconosciuto un documento, conviene evitare di “farlo proprio” nelle difese di merito, perché la valorizzazione del suo contenuto rischia di essere letta come comportamento incompatibile con la negazione di provenienza. Tutti e tre i profili si ricavano dalla lettera dell’art. 214, dalla struttura dell’art. 215 e dalla prassi applicativa riepilogata nelle relative note e massime.
Qualche parola, infine, su cosa non è il disconoscimento. Non è lo strumento per attaccare una scrittura privata con sottoscrizione autenticata da notaio: in quel caso la fede privilegiata dell’attestazione pubblica si contesta con gli strumenti propri dei pubblici atti, e non con la semplice negazione ex art. 214. E non è, nemmeno, il canale per mettere in dubbio una copia “non originale” sotto il profilo della conformità: in quel diverso scenario rilevano le regole sulle copie e, se del caso, l’onere della parte che le utilizza di produrre l’originale o chiedere l’esibizione; qui, però, restiamo sul terreno della scrittura in quanto tale, che si disconosce negandone la paternità per attivare la verificazione. Quando sceglierai le parole della tua dichiarazione, tieni insieme i quattro cardini operativi: chiarezza sulla negazione della firma o della grafia; specificità dei documenti cui ti riferisci; tempestività rispetto alla prima udienza o alla prima difesa utile successiva alla produzione; consapevolezza che, se la controparte non chiede la verificazione, quel documento non potrà essere usato per provare la provenienza della dichiarazione.
Esempio disconoscimento scrittura privata
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per disconoscimento scrittura privata.
DICHIARAZIONE DI DISCONOSCIMENTO DI SCRITTURA PRIVATA
nella causa portante il n. …. promossa da:
…., rappresentato e difeso dall’avv.
ATTORE
CONTRO
…., rappresentato e difeso dall’avv.
CONVENUTO
* * *
Oggi …. innanzi al Giudice Dott. …. sono presenti i procuratori delle parti: Avv…. per l’attore e
Avv. …. per il convenuto. E’ altresì presente personalmente il Sig. …. che in merito alla scrittura
privata del …. prodotta dall’attore in giudizio, a fondamento della sua pretesa, nella quale il Sig
…. si obbligava a restituire al Sig…. la somma di € …., da lui avuta a mutuo, dichiara
formalmente, a norma e per gli effetti dell’art. 214 e segg. c.p.c., di non conoscere la presente
scrittura privata e la sottoscrizione sua ( o del proprio genitore).
….
firma del dichiarante
Il procuratore dell’attore, preso atto del disconoscimento, effettuato ritualmente dal convenuto
della scrittura privata di mutuo prodotta; poiché intende valersi di tale scrittura a fondamento
della sua domanda, chiede che si proceda alla verificazione giudiziale di essa.
Chiede di essere ammesso a provare per testimoni il seguente capitolo: – ‘Vero che il Sig. . …. in
data …. nello studio del …. sito in …., …., via …., n. …., ha scritto di proprio pugno e sottoscritto
una dichiarazione con cui egli riconosceva di essere debitore del Sig. …. della somma di € …
ricevute a mutuo anteriormente’.
Indica quali testimoni ….
Indica come scrittura di comparazione per la sottoscrizione l’atto pubblico di compravendita
tra …. e …. in data …., ai rogiti del Notaio Dott. …. con studio in …., via …., n. …., e tuttora
depositato presso di lui.
Il procuratore del convenuto si dichiara d’accordo sulla scrittura di comparazione indicata.
Il Giudice,
Visto l’art. 217 c.p.c.
ORDINA
che la scrittura privata del …. prodotta dall’attore in giudizio, sia dal Cancelliere tenuta in
deposito in piego sigillato da custodirsi in cassaforte.
Nomina consulente tecnico d’ufficio il Dott. …. per gli accertamenti tecnici sulla scrittura
disconosciuta e fissa al consulente tecnico predetto per la comparizione, a norma dell’art. 191
c.p.c., l’udienza del …. davanti a sé.
Visto l’art. 201 c.p.c., assegna alle parti il termine di …. giorni da oggi per l’eventuale nomina d i
consulenti tecnici di parte.
Visto l’art. 218 c.p.c., ordina al Notaio Dott. …. di depositare in Cancelleria entro …. giorni dalla
notificazione della presente ordinanza il contratto di compravendita tra …. e …. in data …
stipulato per atto pubblico ai suoi rogiti.
Ammette il capitolo di prova per testi dedotto dal convenuto nel presente processo verbale e che
si ha qui per letteralmente trascritto, ed approva la lista dei testi ivi indicata, fissando per
l’assunzione della prova testimoniale fissa l’udienza del …. alle ore …. davanti a sé.
IL CANCELLIERE IL GIUDICE
…. ….
Modello disconoscimento scrittura privata da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile disconoscimento scrittura privata in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.