In questa pagina è disponibile un modello querela di falso cambiale da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Indice
Riferimenti Normativi
La querela di falso, quando è coinvolta una cambiale, serve a togliere al documento la speciale efficacia probatoria che la legge gli riconosce una volta che la sottoscrizione sia riconosciuta o legalmente considerata tale: la scrittura privata così “stabilizzata” fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, e la regola si ricava dall’art. 2702 c.c. e dagli artt. 221 e seguenti c.p.c. Il fulcro testuale è l’art. 221 c.p.c.: la querela può proporsi in via principale o nel corso di causa, deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, va proposta personalmente dalla parte o tramite procuratore speciale ed è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero. La decisione è oggi attribuita al tribunale in composizione monocratica, come stabilisce l’art. 225 c.p.c. nel testo vigente dopo gli interventi di riforma. In caso di proposizione incidentale, il giudice interroga la parte che ha prodotto il documento se intenda avvalersene e scandisce l’istruttoria, potendo disporre il deposito o il sequestro del titolo ai sensi degli artt. 222 e 223 c.p.c.
Prima di scegliere la via della querela è essenziale chiarire l’oggetto della contestazione, perché non ogni difesa sulla cambiale richiede questo rimedio. Se si nega l’autenticità della propria firma sul titolo, la regola è quella del disconoscimento ex art. 214 c.p.c., che sposta sulla controparte l’onere di chiedere la verificazione ex art. 216 c.p.c.: in opposizione a precetto o all’esecuzione la giurisprudenza ha ribadito che il disconoscimento della sottoscrizione basta a far venir meno, provvisoriamente, l’idoneità del titolo a fondare l’azione esecutiva, senza necessità di querela di falso; sarà il creditore, se intende valersene, a promuovere la verificazione. Ciò è stato affermato con riferimento all’assegno ma vale in termini omogenei per la cambiale, come si legge nelle ricostruzioni che equiparano espressamente i due titoli quanto al meccanismo disconoscimento/verificazione.
La querela torna invece centrale quando non si contesta semplicemente la provenienza della sottoscrizione, ma la genuinità materiale del documento o il collegamento tra sottoscrizione e testo, cioè l’“estrinseco” della prova legale. È il caso, tra gli altri, del riempimento abusivo di un foglio firmato in bianco: la Corte di cassazione distingue in modo netto tra riempimento “absque pactis”, che integra falsità materiale e richiede la querela di falso per scardinare l’efficacia probatoria del documento, e riempimento “contra pacta”, che invece non postula la querela e si fa valere come violazione del patto di riempimento con l’onere di provarne la difformità.
Un diverso profilo riguarda il protesto. Il verbale di protesto è atto pubblico e, in quanto tale, fa fede fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza, come la presentazione del titolo e il rifiuto del pagamento; se è il protesto ad essere in discussione in quanto documento pubblico, l’unico modo per rimuoverne la fede privilegiata è proprio la querela di falso. Questa fede privilegiata è il precipitato dell’art. 2700 c.c. e viene richiamata dalle amministrazioni e dalla dottrina praticata nella materia dei protesti.
Sul piano operativo, la querela di falso sulla cambiale può essere proposta a verbale, con dichiarazione da inserire nel verbale d’udienza, oppure con atto autonomo; deve indicare con precisione perché il titolo è falso e quali prove si offrono, può comportare il deposito materiale del titolo e l’eventuale sequestro per preservarne l’integrità, e sfocia in una decisione del tribunale monocratico che, se accoglie la querela, priva il documento della sua forza di prova legale. La scelta tra querela e disconoscimento, e la distinzione tra riempimento “absque pactis” e “contra pacta”, sono i due snodi che determinano la strategia difensiva corretta nelle liti cambiario-esecutive. Con questo assetto si resta pienamente allineati al testo vigente degli artt. 221, 222, 223 e 225 c.p.c., ai principi dell’art. 2702 c.c. e agli approdi giurisprudenziali più recenti sul riempimento dei titoli in bianco e sull’uso alternativo di disconoscimento e querela.
Esempio querela di falso cambiale
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per querela di falso cambiale.
nella causa portante il n. …. promossa da:
…., rappresentato e difeso dall’avv.
ATTORE
CONTRO
…., rappresentato e difeso dall’avv.
CONVENUTO
* * *
dell’Avv. …., codice fiscale n. …., P.E.C. (indirizzo di posta elettronica certificata comunicato a
proprio Ordine) ……..it, fax n. …., procuratore dell’attore (oppure) del convenuto, in forza di
procura speciale rogata dal Notaio Dott. ….del Collegio Notarile di in data ….
PREMESSO
– che, con atto di citazione notificato in data …. è stato convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di … dal Sig. …., per …;
– che questi a prova del suo diritto di credito ha prodotto in data una cambiale di € … affermando che la stessa è stata sottoscritta dall’esponente;
– che l’esponente non ha mai rilasciato tale cambiale ed ha interesse a che venga accertata la falsità della sottoscrizione.
Tutto ciò premesso
DICHIARA
di proporre querela di falso e chiede che vengano disposti gli accertamenti tecnici opportuni utilizzando come scritture di comparazione ….
Chiede, inoltre, ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: ….
Indica quali testimoni i seguenti nominativi ….
Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia dichiara che il valore della causa è di € ….
…, lì ….
(Avv. ….
….
Modello querela di falso cambiale da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile querela di falso cambiale in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.