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Formulari

Raccolta di Formule Giuridiche

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Deferimento giuramento decisorio – Modello

In questa pagina è disponibile un modello deferimento giuramento decisorio da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti Normativi
  • Esempio deferimento giuramento decisorio
  • Modello deferimento giuramento decisorio da scaricare

Riferimenti Normativi

Il giuramento è decisorio quando una parte lo deferisce all’altra per far dipendere dall’esito dello stesso la decisione totale o parziale della causa; la definizione positiva è nell’art. 2736 c.c., mentre l’efficacia vincolante è nell’art. 2738 c.c., che qualifica il giuramento come prova legale, precludendo ogni prova contraria una volta che sia stato regolarmente prestato. L’oggetto è rigorosamente tipizzato: non può essere deferito o riferito per diritti indisponibili, né su un fatto illecito, né su contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, né per negare fatti attestati da atto pubblico; può invece vertere su un fatto proprio della parte o sulla sua conoscenza di un fatto altrui (giuramento “de veritate” o “de scientia”). Questi limiti, insieme alla natura di prova legale, delimitano in concreto quando il rimedio è ammissibile e utile.

Il deferimento è disciplinato dall’art. 233 c.p.c.: può avvenire in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione a verbale della parte o del difensore munito di mandato speciale, oppure con atto sottoscritto personalmente dalla parte; la formula deve essere redatta in articoli separati, in modo chiaro e specifico, perché il giudice possa poi limitarsi a verificare se il giuramento sia stato prestato o meno sul punto decisivo. La giurisprudenza ribadisce l’inammissibilità del giuramento deferito con semplice procura ad litem priva del mandato speciale e richiede che i capitoli siano davvero “decisivi”, cioè tali da consentire al chiamato di giurare e vincere la lite o rifiutare e perderla. In appello, il divieto di “nova” non esclude il giuramento decisorio, che resta deferibile; l’orientamento e i repertori codicistici aggiornati confermano la praticabilità dell’istituto anche nel secondo grado.

La parte alla quale il giuramento è stato deferito, finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, può “riferirlo” all’avversario nei limiti fissati dal codice civile; si tratta dell’istituto del riferimento, previsto dall’art. 234 c.p.c., che opera solo su fatti comuni ad entrambe le parti secondo la regola dell’art. 2739 c.c. L’ordinamento, per bilanciare l’iniziativa del deferente, prevede poi la regola dell’irrevocabilità: una volta che l’avversario si sia dichiarato pronto a prestare il giuramento, chi lo ha deferito o riferito non può più revocarlo (art. 235 c.p.c.), salva l’ipotesi peculiare in cui il giudice modifichi la formula, caso in cui l’art. 236 c.p.c. consente la revoca.

Quando sorgono contestazioni sull’ammissibilità del giuramento, decide il collegio e l’ordinanza di ammissione dev’essere notificata personalmente alla parte che dovrà prestarlo, così da garantirne la piena conoscenza del contenuto; questa scansione deriva dall’art. 237 c.p.c. e incide anche sul regime delle nullità delle notifiche, come chiarito dalla prassi e dalle massime. La prestazione avviene personalmente davanti al giudice istruttore, che ammonisce il giurante sull’importanza morale dell’atto e sulle conseguenze penali del falso; la formula positiva dell’art. 238 c.p.c. è stata adeguata dalla Corte costituzionale quanto ai riferimenti religiosi, ma resta ferma la necessità dell’ammonimento e della prestazione personale.

Se la parte chiamata non compare senza giustificato motivo, oppure, comparendo, rifiuta di giurare o non riferisce il giuramento all’avversario, la legge ricollega una vera e propria soccombenza sul punto di fatto o sulla domanda cui il giuramento si riferiva; la stessa regola vale per la parte cui sia stato riferito il giuramento e che, a sua volta, rifiuti di prestarlo. È la sanzione processuale tipica dell’art. 239 c.p.c., temperata dal potere del giudice di rinviare l’assunzione ove ritenga giustificata l’assenza; questa meccanica sostituisce, nella pratica, l’idea semplificata del “rifiuto = confessione”, e spiega perché la strategia di parte debba concentrarsi sulla corretta formulazione e sulla gestione delle udienze.

Vi sono situazioni in cui il giuramento decisorio è lo strumento elettivo. Un esempio classico è la prescrizione presuntiva: gli artt. 2954-2956 c.c. consentono al debitore di opporre la prescrizione breve e l’art. 2960 c.c. attribuisce alla controparte la facoltà di deferire il giuramento per accertare se il debito sia stato estinto, anche verso coniuge superstite o eredi con giuramento “de scientia”. Si tratta di un ambito in cui l’effetto di prova legale del giuramento chiude realmente la questione probatoria, coerentemente con l’art. 2738 c.c.

Non ogni soggetto può essere destinatario di giuramento decisorio su qualsiasi pretesa: al di là dei limiti oggettivi dell’art. 2739 c.c., la giurisprudenza recente ha escluso il deferimento nei confronti di chi agisce organicamente per la pubblica amministrazione in relazione a diritti della P.A., proprio perché manca la disponibilità del diritto in senso sostanziale; ciò conferma che, prima del deferimento, occorre verificare la “disponibilità” del bene giuridico e la riferibilità personale del fatto.

Sul piano operativo, chi intende deferire il giuramento deve curare tre profili: la legittimazione formale, assicurando la sottoscrizione personale o del difensore con mandato speciale, poiché il difetto rende inammissibile la delazione; la decisorietà e chiarezza dei capitoli, che vanno scritti in modo da risolvere il thema decidendum senza ambiguità; il rispetto della sequenza procedimentale, accettando che le contestazioni siano risolte dal collegio e che l’ordinanza di ammissione sia notificata personalmente al delato, poi convocato per la prestazione dinanzi al giudice istruttore. Queste cautele discendono dagli artt. 233, 237 e 238 c.p.c. e dalle relative massime che chiariscono, tra l’altro, l’insufficienza della sola procura ad litem non speciale.

Infine, giova ricordare che il giuramento decisorio ha risvolti penali: il falso giuramento della parte è reato ex art. 371 c.p., con pena detentiva e interdizione dai pubblici uffici; l’ammonimento del giudice al momento della prestazione, previsto dall’art. 238 c.p.c., serve anche a rendere edotto il giurante delle conseguenze.

Esempio deferimento giuramento decisorio

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per deferimento giuramento decisorio.

TRIBUNALE DI ….
nella causa portante il n. …. promossa da:
…., rappresentato e difeso dall’avv.
ATTORE
CONTRO
…., rappresentato e difeso dall’avv.
CONVENUTO
* * *
Oggi …. innanzi al Giudice Dott. …. sono presenti i procuratori delle parti: Avv. …. per l’attore e
Avv. … per il convenuto. E’ altresì presente il convenuto …. di persona, ammesso a prestare
giuramento deferitogli dall’attore nell’udienza del …. con ordinanza del ….
Egli dichiara di voler invece riferire lo stesso giuramento all’attore.
Il Giudice,
dato atto di quanto sopra, ammette il riferimento del giuramento all’attore e poiché questi non è
presente, fissa per l’assunzione di esso l’udienza del…. alle ore ….davanti a sé.
IL CANCELLIERE IL GIUDICE
…. ….

Modello deferimento giuramento decisorio da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile deferimento giuramento decisorio in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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Fac simile deferimento giuramento decisorio
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