In questa pagina è disponibile un modello atto di intimazione a testimonio da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Indice
Riferimenti Normativi
L’atto di intimazione a testimone serve a chiamare in udienza i testi già ammessi dal giudice con l’ordinanza istruttoria; la base è l’art. 250 c.p.c., integrato dagli artt. 103 e 104 disp. att. c.p.c. e dalle norme sull’eventuale mancata comparizione del testimone (art. 255 c.p.c.). Oggi l’intimazione può essere eseguita dall’ufficiale giudiziario su richiesta della parte, oppure direttamente dal difensore mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi; in quest’ultimo caso il difensore deve depositare copia dell’atto e l’avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna. Se la notifica non avviene in mani proprie o a mezzo del servizio postale o PEC, deve avvenire in busta chiusa e sigillata. Queste modalità risultano dal testo vigente dell’art. 250 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come novellato dal correttivo Cartabia del 31 ottobre 2024.
Il termine minimo di preavviso è di sette giorni liberi prima dell’udienza fissata per l’escussione, salvo riduzione autorizzata dal giudice nei casi d’urgenza. Il termine è fissato dall’art. 103 disp. att. c.p.c.; la giurisprudenza lo considera regola da osservare, ma la sua inosservanza non determina automaticamente la decadenza se il testimone comunque compare o se l’irregolarità non incide sulla concreta possibilità di assumere la prova. La ricostruzione si rinviene nelle fonti codicistiche e nelle rassegne che riportano gli arresti sul punto. Quanto al contenuto, l’atto deve consentire al testimone di identificare senza equivoci il processo e l’impegno richiesto: vanno indicati la parte richiedente e la controparte con gli estremi dell’ordinanza che ha ammesso la prova, le generalità e il domicilio del testimone, il giorno, l’ora e il luogo di comparizione e il giudice davanti al quale presentarsi, con l’avvertimento che l’ingiustificata assenza comporta la possibile condanna a una pena pecuniaria. La fonte positiva è sempre l’art. 103 disp. att. c.p.c., che, nel testo vigente, include l’espresso avviso sulla sanzione pecuniaria.
Il giorno dell’udienza la parte che ha chiesto la prova deve essere pronta a documentare la regolare intimazione, perché l’omessa chiamata dei testimoni, senza giusto motivo, comporta la dichiarazione di decadenza dalla prova, anche d’ufficio, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione. Se l’omissione è giustificata, il giudice fissa una nuova udienza; se il testimone, pur non intimato o irregolarmente intimato, si presenta spontaneamente, prevale l’interesse all’acquisizione della prova e la decadenza non si pronuncia. Questo assetto deriva dall’art. 104 disp. att. c.p.c. e dalla sua lettura sistematica con l’art. 208 c.p.c. sulla mancata comparizione della parte richiedente.
Se il testimone, regolarmente intimato, non compare senza giustificato motivo, il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l’accompagnamento coattivo con la forza pubblica e, con la stessa ordinanza, irrogare una sanzione pecuniaria tra 100 e 1.000 euro. La misura e gli strumenti coercitivi sono disciplinati dall’art. 255 c.p.c., come riportato nelle più recenti edizioni dei codici commentati e nelle banche dati aggiornate.
In concreto, la redazione dell’intimazione va raccordata all’ordinanza di ammissione della prova: si richiamano i capitoli ammessi e si indicano con precisione data, ora e luogo dell’udienza; si cura il rispetto del termine di sette giorni o si chiede, se necessario, l’autorizzazione alla riduzione; in caso di invio a mezzo PEC si utilizzano indirizzi tratti da pubblici elenchi e si deposita in atti la prova dell’avvenuta consegna, come impone l’art. 250. Un’attenzione particolare va riservata alla prova in udienza dell’avvenuta intimazione, per evitare decadenze, e alla gestione delle assenze, sapendo che la controparte può dichiarare interesse all’audizione con effetti impeditivi della decadenza.
Esempio atto di intimazione a testimonio
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per atto di intimazione a testimonio.
ATTO D’INTIMAZIONE A TESTIMONIO
nella causa portante il n. …. promossa da:
…., rappresentato e difeso dall’avv.
ATTORE
CONTRO
…., rappresentato e difeso dall’avv.
CONVENUTO
INTIMO
al Sig. …. codice fiscale n. …., residente (oppure) domiciliato …., via …., n. …., di comparire
innanzi al …. di …. Giudice di Pace di …. (oppure) Giudice Istruttore (oppure) Consigliere
Istruttore Dott. …. Sezione ….Civile – Piano …. nell’udienza che sarà tenuta il …. alle ore …. pe
essere sentito in qualità di testimone nella causa n. …. R.G. promossa da:
…. contro …., come da ordinanza di ammissione della prova testimoniale emessa dal Giudice d
Pace (oppure) Giudice Istruttore (oppure) Consigliere Istruttore in data …., avvertendolo che non
comparendo, senza giustificato motivo, potrà essere condannato al pagamento di una pena
pecuniaria.
…. lì ….
L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
Modello atto di intimazione a testimonio da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile atto di intimazione a testimonio in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.