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Memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. – Modello

In questa pagina è disponibile un modello memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti normativi
  • Esempio memoria di replica
  • Modello memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. da scaricare

Riferimenti normativi

Dopo la riforma Cartabia, la “triplice memoria” non sta più nell’art. 183, ma, per i procedimenti instaurati con il nuovo rito, nell’art. 171-ter c.p.c., mentre l’art. 183 oggi disciplina soprattutto l’udienza di prima comparizione, il calendario del processo e, in un passaggio specifico, le repliche quando il giudice disponga d’ufficio mezzi di prova. Rimane, però, un regime transitorio: il d.lgs. 149/2022 si applica ai giudizi iniziati dopo il 30 giugno 2023; quelli pendenti a tale data restano regolati dal testo previgente, compresa la vecchia scansione “30-30-20” delle memorie ex art. 183, comma 6.

Nella pratica corrente, se il processo è soggetto al rito riformato, la funzione della “memoria ex 183, co. 6” è stata traslocata nelle tre memorie integrative dell’art. 171-ter. La prima si deposita almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’art. 183, la seconda almeno venti giorni prima, la terza almeno dieci giorni prima; sono termini perentori e quindi operano a pena di decadenza. Il “correttivo” del 31 ottobre 2024 ha anche chiarito che questi termini iniziano a decorrere quando il giudice pronuncia il decreto ex art. 171-bis che conferma o differisce la data dell’udienza indicata in citazione: da quel decreto si calcola a ritroso il 40-20-10.

Il contenuto di ognuna memoria è tipizzato dalla legge. Con la prima memoria si possono precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte e, soprattutto, proporre quelle che siano conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto o del terzo; con la seconda si replica alle novità della controparte e si formulano le richieste istruttorie, con indicazione dei mezzi di prova e deposito dei documenti; con la terza si replica alle eccezioni nuove e si indica la sola prova contraria. Tutte queste attività sono soggette a decadenza se non esercitate nel rispettivo termine.

Un punto operativo ricorrente riguarda la chiamata del terzo. Se l’esigenza nasce dalle difese della comparsa di risposta, l’attore deve chiedere l’autorizzazione nella prima memoria integrativa; il giudice, se autorizza, fissa una nuova udienza per consentire la citazione del terzo.

Per il computo dei termini valgono le regole generali dell’art. 155 c.p.c.: nel conteggio “a giorni” non si computa il dies a quo, i giorni festivi si contano e, se la scadenza cade in giorno festivo, slitta di diritto al primo non festivo; i termini 40-20-10 si calcolano “a ritroso” rispetto all’udienza fissata o confermata con decreto. I termini processuali, salvo le materie escluse, sono sospesi nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto secondo la legge n. 742/1969, con ripresa al 1° settembre. In concreto, se l’udienza cade dopo agosto, la sospensione feriale impatta anche sulle scadenze delle memorie integrative.

Se, invece, ti muovi in un procedimento soggetto al “vecchio rito” perché instaurato prima del 30 giugno 2023, la memoria ex art. 183, comma 6, mantiene la sua fisionomia tradizionale: il giudice, su richiesta all’udienza di trattazione, concede tre termini perentori consecutivi di trenta, trenta e venti giorni per precisazioni o modifiche delle domande ed eccezioni, per repliche e richieste istruttorie con produzioni documentali e, infine, per la sola prova contraria.

Nel nuovo testo dell’art. 183 c.p.c. resta, comunque, uno spazio per memorie “di replica” diverse dalle integrative: quando il giudice dispone d’ufficio mezzi di prova, può assegnare alle parti un termine per dedurre le prove rese necessarie da quelle officiose e un ulteriore termine per una memoria di replica; anche questi sono termini perentori fissati con ordinanza. È una finestra mirata e successiva, distinta dalla sequenza 171-ter.

Sul piano redazionale, una memoria efficace — sia nel regime 171-ter sia, per i procedimenti pendenti, nel vecchio 183, comma 6 — deve ancorare con precisione il perimetro delle allegazioni e dell’istruzione: conviene richiamare puntualmente l’udienza di riferimento e il decreto ex art. 171-bis da cui decorrono i termini, chiarire perché eventuali domande o eccezioni “nuove” discendano causalmente dalle difese avversarie, organizzare la parte istruttoria distinguendo tra prova diretta e prova contraria e, se serve, chiedere tempestivamente l’autorizzazione alla chiamata del terzo. In caso di oggettivo impedimento non imputabile, resta astrattamente praticabile un’istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., ma si tratta di un rimedio eccezionale che richiede la prova rigorosa della causa non imputabile.

Esempio memoria di replica

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..

MEMORIA ex art. 183 comma 6 c.p.c. PER L’ATTORE (oppure) PER IL CONVENUTO

nella causa portante il n. …. promossa da:
…., rappresentato e difeso dall’avv.
ATTORE
CONTRO
…., rappresentato e difeso dall’avv.
CONVENUTO
Il Giudice Istruttore Dott. …. all’udienza del ….. ha concesso alle parti i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c.
* * *
Alla luce delle domande (oppure) delle eccezioni nuove (oppure) modificate da controparte replica
quanto segue:
1) ….
2) ….
3) ….
Propone, inoltre, le seguenti eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni di controparte: ….
Produce i seguenti documenti:
Chiede ammettersi prova contraria diretta (o indiretta) sui seguenti capi …..
Si indicano quali testimoni ….
…, lì …
(Avv. ….

Modello memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

Icona
Fac simile memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
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