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Atto d’intervento di creditore privilegiato nella procedura esecutiva immobiliare – Modello

In questa pagina è disponibile un modello atto d’intervento di creditore privilegiato nella procedura esecutiva immobiliare da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti Normativi
  • Esempio atto d’intervento di creditore privilegiato nella procedura esecutiva immobiliare
  • Modello atto d’intervento di creditore privilegiato nella procedura esecutiva immobiliare da scaricare

Riferimenti Normativi

Per redigere un atto d’intervento di creditore privilegiato in una esecuzione immobiliare conviene partire dal perimetro normativo che decide chi può intervenire, come si interviene e quali effetti dà l’intervento sul riparto del prezzo di vendita. Oggi la disposizione è l’articolo 499 del codice di procedura civile: possono intervenire i creditori muniti di titolo esecutivo e, anche senza titolo, coloro che al momento del pignoramento vantavano un diritto di pegno o una causa di prelazione risultante da pubblici registri, oppure un sequestro già iscritto, nonché chi fa valere un credito di somma risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. Nel processo immobiliare rientrano quindi, come “privilegiati”, in particolare gli ipotecari e i titolari di privilegi speciali immobiliari che si manifestano nei pubblici registri; per costoro l’intervento è lo strumento necessario per essere collocati nel progetto di distribuzione e non farsi travolgere dall’effetto purgativo della vendita forzata.

Il contenuto minimo dell’atto è definito dalla stessa norma: va depositato come ricorso prima dell’udienza in cui si dispone la vendita o l’assegnazione, deve indicare credito e “titolo” del credito, contenere la domanda di partecipare alla distribuzione e la residenza/elezione di domicilio nel comune del giudice dell’esecuzione. Se l’intervento avviene per credito risultante da scritture contabili, l’estratto autentico notarile dev’essere allegato a pena d’inammissibilità. Quando il creditore privilegiato interviene senza titolo esecutivo, deve notificare al debitore, entro dieci giorni dal deposito, copia del ricorso di intervento; con l’ordinanza che dispone la vendita il giudice fissa l’udienza di verifica dei crediti “sine titulo”, nella quale il debitore deve dichiarare se riconosce in tutto o in parte i crediti intervenuti. Il riconoscimento abilita il creditore a concorrere subito nel riparto; in caso di disconoscimento, l’intervento non è inutile: l’interveniente ha diritto all’accantonamento delle somme che gli spetterebbero se, entro trenta giorni da quell’udienza, dimostra di avere intrapreso l’azione per munirsi di titolo esecutivo, accantonamento che il giudice può mantenere per un tempo comunque non superiore a tre anni.

Nell’esecuzione immobiliare il rilievo del privilegio si vede al momento della graduazione e del riparto del ricavato. La regola generale della par condicio dell’art. 2741 c.c. lascia il passo alle cause legittime di prelazione: i crediti assistiti da privilegi speciali immobiliari sono in linea di principio preferiti ai crediti ipotecari, salvo che una disciplina speciale disponga diversamente. Il codice civile lo dice espressamente all’art. 2748, mentre l’art. 2775-bis chiarisce, per il caso tipico del promissario acquirente con preliminare trascritto, che il suo privilegio non è opponibile ai creditori ipotecari di mutui erogati al promissario per l’acquisto né alle ipoteche “edilizie” ex art. 2825-bis: sono eccezioni di legge a quella regola di preferenza. Queste coordinate di diritto sostanziale si riflettono nel progetto di distribuzione ex artt. 596-598 c.p.c., formato dal professionista delegato o dal giudice, che colloca i creditori secondo il rango e liquida le quote in approvazione finale.

La scelta di intervenire tempestivamente non è solo tattica: la vendita trasferisce il bene all’aggiudicatario “libero” dai pesi, perché il decreto di trasferimento ordina la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni dei pignoramenti; dopo la vendita la tutela del creditore si sposta integralmente sul prezzo. Questo effetto purgativo – che discende dall’art. 586 c.p.c. – spiega perché l’ordinamento imponga al pignorante l’avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c., proprio per metterli nelle condizioni di intervenire in tempo utile. In mancanza della prova dell’avviso il giudice non può provvedere sulla vendita o sull’assegnazione. Sul piano pratico, un atto d’intervento ben congegnato identifica con precisione la procedura (R.G.E., parti, immobile), indica il credito e la causa di prelazione con i riferimenti pubblicitari (iscrizione ipotecaria, trascrizioni o altro titolo risultante da pubblici registri), formula la domanda di partecipazione al riparto e, se “sine titulo”, cura la notifica al debitore entro dieci giorni e si presenta all’udienza di verifica. In caso di contestazione, domanda l’accantonamento e documenta l’avvio dell’azione per ottenere il titolo, così da mantenere il presidio sul ricavato sino a tre anni. Tutto questo si inserisce nella scansione del riparto: deposito e circolazione del progetto ex art. 596, audizione delle parti, eventuali contestazioni e approvazione finale, dove il rango del privilegio incide direttamente sulla misura attribuita.

Un’ultima avvertenza riguarda i tempi: l’art. 499 richiede che il ricorso d’intervento sia depositato prima dell’udienza in cui si dispone la vendita o l’assegnazione; se si arriva tardi, non è più possibile attivare in modo utile la verifica dei crediti dei non titolati prima della fase distributiva. Per questo, quando si riceve l’avviso ex art. 498 o quando si viene a conoscenza del pignoramento, il creditore privilegiato dovrebbe attivarsi subito, perché solo l’intervento tempestivo assicura la collocazione corretta in graduatoria e la riscossione coerente con il proprio rango.

Esempio atto d’intervento di creditore privilegiato nella procedura esecutiva immobiliare

In questa sezione è possibile trovare un esempio di atto d’intervento di creditore privilegiato nella procedura esecutiva immobiliare.

TRIBUNALE DI ….

Procedura Esecutiva RG n. …. / ….

Giudice dell’esecuzione Dr. ….

ATTO DI INTERVENTO DEL CREDITORE PRIVILEGIATO

(ART. 499 C.P.C.)

…., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall’Avv. …. (C.F. …., PEC ….), presso il quale è elettivamente domiciliato nello studio in ….;

PREMESSO

– che ….  ha promosso l’espropriazione in epigrafe indicata pignorando il bene/i beni di seguito descritto/i: …. ;

– che …. è munito di titolo esecutivo in base al quale ….  è debitore della somma di Euro ….;

– che il predetto credito è assistito da privilegio generale [oppure, speciale] sul bene pignorato ai sensi dell’art. ….  in quanto …. ;

ai sensi dell’art. 499 c.p.c.,

INTERVIENE

nel processo esecutivo in epigrafe indicato al fine di partecipare alla distribuzione della somma ricavata [oppure, all’assegnazione del credito] avvalendosi del proprio diritto di privilegio.

Si allegano:

– copia conforme del titolo esecutivo

– documentazione relativa al privilegio vantato.

Luogo e data ….

Sottoscrizione avvocato ….

PROCURA SPECIALE

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi con riguardo alla redazione del presente atto e nella procedura esecutiva l’Avv. …., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in …., via …. e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ….

Modello atto d’intervento di creditore privilegiato nella procedura esecutiva immobiliare da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile atto d’intervento di creditore privilegiato nella procedura esecutiva immobiliare in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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Fac simile atto d'intervento di creditore privilegiato nella procedura esecutiva immobiliare
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