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Ricorso per danno temuto edificio pericolante – Modello

In questa pagina è disponibile un modello ricorso per danno temuto edificio pericolante da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti Normativi
  • Esempio ricorso per danno temuto edificio pericolante
  • Modello ricorso per danno temuto edificio pericolante da scaricare

Riferimenti Normativi

Quando un edificio vicino dà segni di instabilità, con crepe diffuse, cornicioni che si staccano o parti strutturali che minacciano di crollare, la tutela civile più rapida e specifica non è una causa risarcitoria tradizionale ma il ricorso per danno temuto, la “nunciazione” prevista dall’articolo 1172 del codice civile. Questa azione consente di chiedere al giudice misure immediate per neutralizzare un pericolo grave e prossimo che una cosa già esistente – tipicamente un fabbricato pericolante, ma anche un albero o altra cosa – fa incombere sul bene di proprietà o in possesso del ricorrente; la norma attribuisce al giudice il potere di ordinare gli accorgimenti necessari e, se del caso, pretendere idonee garanzie per i danni eventuali. È uno strumento di prevenzione, non di riparazione: serve a evitare che il danno si verifichi, non a risarcirlo una volta accaduto.

Si tratta di un’azione diversa dalla “denuncia di nuova opera”, che riguarda opere in corso e mira a impedirne la prosecuzione o a condizionarla a cautele adeguate. Nel danno temuto l’opera non è nuova: il pericolo proviene da una situazione preesistente e trascurata, come un corpo di fabbrica degradato o un tetto ammalorato. La distinzione non è solo teorica, perché cambia la condotta che il giudice può imporre: nel primo caso può vietare o limitare la prosecuzione dei lavori, nel secondo ordina di rimuovere la situazione pericolosa. La dottrina riassume efficacemente la differenza dicendo che la nuova opera postula un “facere” in corso, il danno temuto un “non facere”, cioè l’omessa manutenzione della cosa pericolosa.

Quanto ai soggetti legittimati, l’azione spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento e anche al semplice possessore del bene minacciato. La legittimazione passiva non è ristretta al proprietario dell’edificio pericolante: conta chi ne è responsabile, in base all’obbligo di custodia e manutenzione, che potrà essere il proprietario, il condominio in persona dell’amministratore se il pericolo riguarda parti comuni, o altro soggetto che abbia in fatto il controllo della cosa. L’azione può essere proposta persino quando la cosa pericolosa è in comproprietà con il ricorrente, a conferma della funzione pubblicistica di prevenire il danno a prescindere da assetti proprietari complessi.

Il presupposto sostanziale non è il danno già accaduto, ma il pericolo che esso si verifichi: la legge richiede che sia “grave e prossimo”, cioè concreto, non meramente ipotetico, e temporalmente vicino. È sufficiente un ragionevole giudizio prognostico fondato su elementi oggettivi, come lo stato statico del fabbricato, la caduta di parti minori, i rilievi dei tecnici o dei vigili del fuoco. La giurisprudenza ribadisce che il requisito non è il danno certo, ma il solo pericolo ragionevole di danno grave e prossimo, e che il ricorso è lo strumento adeguato quando la situazione di rischio deriva da una cosa preesistente e non dalla prosecuzione di lavori.

La via processuale è disegnata dal codice di procedura civile. Il ricorso si propone con atto depositato al tribunale competente per territorio, individuato nel luogo in cui è avvenuto il fatto denunciato o, in concreto, dove si trova l’immobile minacciato. Il legislatore ha dettato una norma ad hoc sulla competenza territoriale, proprio per garantire decisioni rapide e calate nel contesto locale. Nel ricorso si espongono i fatti, si indicano le prove e si chiedono i provvedimenti ritenuti necessari a rimuovere il pericolo. Se sulla stessa situazione pende già una causa di merito, l’istanza si propone al giudice di quella causa.

Dopo la riforma del rito cautelare, l’azione di danno temuto segue le regole del “rito cautelare uniforme”: è un procedimento effettivamente cautelare, destinato a concludersi con un’ordinanza immediatamente esecutiva, eventualmente emessa anche inaudita altera parte quando l’urgenza non consente la previa convocazione del controinteressato. Il giudice, assunta una sommaria cognizione, può fissare udienza a breve, disporre un sopralluogo, nominare un consulente tecnico per verificare lo stato dei luoghi e, se la situazione lo impone, adottare provvedimenti provvisori nel più assoluto contraddittorio o, se l’imminenza del danno lo richiede, con decreto anticipatorio che poi convertirà in ordinanza all’esito del contraddittorio.

Il contenuto del provvedimento dipende dal caso concreto. Nel tipico scenario dell’edificio pericolante il giudice può ordinare al responsabile di eseguire opere provvisionali, transennare o interdire l’area, montare puntellature e impalcature, rimuovere parti instabili, fino a programmare demolizioni controllate ove necessario; e può subordinare la misura alla prestazione di una cauzione, quando ritenga che le cautele possano causare danni eventuali a carico del soggetto obbligato. Se un ordine di sospensione o messa in sicurezza viene violato, l’articolo 691 c.p.c. consente di disporre l’immediata riduzione in pristino a spese dell’inadempiente, con strumenti di attuazione tipici dell’esecuzione cautelare.

La fase cautelare e quella di merito restano autonome. L’ordinanza cautelare non definisce in via definitiva i diritti delle parti, né pregiudica l’eventuale giudizio per responsabilità o riparto delle spese: se occorre stabilire chi debba sostenere il costo degli interventi o se vi siano danni già verificatisi imputabili alla mancata manutenzione, si apre o prosegue una causa di merito, che può essere introdotta anche dopo la cautela e nella quale, secondo la Cassazione, è sempre possibile articolare le domande necessarie a definire il rapporto, senza che il perimetro sia rigido come quello segnato dall’urgenza.

Sul piano probatorio, la scelta più efficace è spesso abbinare al ricorso un accertamento tecnico preventivo, specie quando il pericolo deriva da condizioni statiche non immediatamente percepibili. L’ATP consente di fissare lo stato dei luoghi prima che gli interventi lo modifichino e, se si utilizza la via dell’articolo 696-bis c.p.c., apre anche uno spazio di composizione tecnica della lite che talvolta evita il contenzioso di merito, favorendo un accordo sulle opere da eseguire e sulla ripartizione dei costi. La giurisprudenza e la prassi dei tribunali hanno fatto largo uso di questi strumenti in materia edilizia e condominiale, proprio in funzione di prevenzione del rischio e semplificazione delle controversie.

Non è raro che il pericolo provenga da un immobile condominiale; in tal caso il ricorso va proposto contro il condominio, rappresentato dall’amministratore, che è il soggetto tenuto alla custodia delle parti comuni e alla loro manutenzione. Se invece l’edificio è di proprietà pubblica, il ricorso si dirige verso l’ente che ne ha la gestione. In tutti i casi, ciò che conta è chiamare in giudizio chi ha la disponibilità della cosa e può eseguire gli ordini del giudice. La letteratura giuridica conferma che la “nunciazione” non colpisce un titolo di proprietà, ma l’obbligo di custodia in concreto, coerentemente con la funzione preventiva della misura.

È importante capire anche che il ricorso per danno temuto non è una scorciatoia per ottenere generici interventi di decoro urbano. Occorre allegare e dimostrare un pericolo qualificato, cioè serio e vicino nel tempo, non una mera possibilità astratta. Nella pratica la soglia probatoria si supera con fotografie, verbali dei vigili del fuoco, relazioni di tecnici abilitati o certificazioni comunali; la stessa giurisprudenza divulgativa ha chiarito come l’istituto sia funzionale a fronteggiare situazioni come il pericolo di crollo del tetto del vicino o la caduta di cornicioni, in cui la rapidità del provvedimento è essenziale a evitare danni a cose e persone.

Un’ultima notazione riguarda i tempi e i costi. La competenza del giudice del luogo in cui si trova l’immobile e il rito cautelare servono proprio ad accelerare la risposta: l’udienza si fissa a breve e l’ordinanza è suscettibile di immediata esecuzione. I costi seguono il regime del contributo unificato per procedimenti cautelari e, quanto alle spese tra le parti, verranno regolati dal giudice nella cautela o rinviati alla causa di merito, anche tenendo conto dell’esito e della condotta processuale di chi abbia ritardato la messa in sicurezza. In caso di inottemperanza all’ordine, l’attuazione può avvenire con i meccanismi propri dell’esecuzione cautelare, compresa la riduzione in pristino.

Esempio ricorso per danno temuto edificio pericolante

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per ricorso per danno temuto edificio pericolante.

RICORSO PER DANNO TEMUTO

Promosso da:
Sig. …., nato a …. il …., Codice Fiscale …., residente in in …., via …., n. …., domiciliato in …., via …., n. …., presso lo studio dell’Avv. …., Codice Fiscale …., che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a margine/in calce al presente ricorso, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al Fax n. …. o all’indirizzo di P.E.C. …
* * *
PREMESSO CHE
– il ricorrente è proprietario di un fabbricato sito in …., via …., n. __, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio …., particella …. sub ….;
– la suddetta proprietà confina con il fabbricato di proprietà del Sig. …., nato a …. il …., residente in …., via …. n. ….;
– da tale ultimo fabbricato, in evidente stato di abbandono e privo di qualsiasi manutenzione, cadono continuamente calcinacci evidenziando un pericolo per il rischio imminente di crollo del tetto e delle murature, come si desume dalla documentazione fotografica e dalla perizia effettuata in data…. dal Dott. ….;
– questi elementi univoci e concordanti fanno emergere, palesemente, il pericolo di un grave danno all’immobile di proprietà del ricorrente e all’incolumità delle persone che vi abitano;
– il Sig. …. non ha inteso dar riscontro ai solleciti del ricorrente, da ultimo con lettera raccomandata a./r. del …., con il quale lo invitava a prendere provvedimenti opportuni al fine di evitare pericolo per la proprietà del ricorrente e per la sua incolumità e dei suoi familiari che abitano nel fabbricato confinante;
Tutto ciò premesso, il Sig. …., rappresentato e difeso come in atti,
RICORRE
affinché il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Voglia, ordinare al Sig. …., di adottare i provvedimenti necessari e urgenti per eliminare il pericolo di crollo del fabbricato di sua proprietà, sito in …. via …. n. …. e individuato al Catasto Fabbricati al Foglio …. particella …. sub …., con condanna ex art. 614-bis c.p.c., per la garanzia dell’adempimento, al pagamento della somma di € …. al giorno a decorrere dal ventunesimo giorno dalla notifica del provvedimento, o dal
diverso termine che il Giudice vorrà fissare.
In via istruttoria si allegano i seguenti documenti:
1. Fotografie stato dei luoghi;
2. Perizia del Dott. ….;
3. Raccomandata a./r. del ….;
Si dichiara che il valore della causa di merito è di € …..
Luogo, data.

Modello ricorso per danno temuto edificio pericolante da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile ricorso per danno temuto edificio pericolante in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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Fac simile ricorso per danno temuto edificio pericolante
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