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Richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cpc – Modello

In questa pagina è disponibile un modello richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cpc da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti Normativi
  • Esempio richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cpc
  • Modello richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cpc da scaricare

Riferimenti Normativi

La consulenza tecnica preventiva disciplinata dall’articolo 696-bis del codice di procedura civile è nata con il decreto-legge 35/2005 (convertito nella legge 80/2005) e, dal 1° marzo 2006, permette di anticipare davanti al giudice quell’accertamento di natura tecnica che può favorire la conciliazione o, se la lite sopravvive, mettere a disposizione del futuro processo una base probatoria già formata. Diversamente dall’accertamento tecnico di urgenza ex 696, non richiede il periculum; ciò non fa però venire meno la sua “latente” natura cautelare, come ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza 23976/2019 e la dottrina più recente.

Il ricorso si propone telematicamente al tribunale o al giudice di pace competente per il merito, esponendo in modo sommario le pretese risarcitorie fondate su inadempimento contrattuale o illecito e indicando i quesiti da sottoporre al consulente. Il giudice, con decreto, fissa l’udienza, nomina il c.t.u., stabilisce il termine entro il quale l’istante deve notificare provvedimento e ricorso e raccoglie le difese d’eventuale parte resistente. L’attività tecnica si svolge in contraddittorio, ciascuna parte potendo affiancare propri consulenti. Al termine, il giudice convoca una camera di consiglio per verificare se la perizia abbia aperto spazi di accordo: se interviene conciliazione, il relativo verbale diventa titolo esecutivo; se l’accordo non si raggiunge, la relazione entra nel fascicolo del futuro giudizio, applicandosi gli articoli 191-197 c.p.c..

Con l’ordinanza 11804/2025, la Terza sezione civile della Cassazione ha chiarito la natura autonoma del procedimento: l’ATP conciliativo e il successivo giudizio di merito non formano un unico processo bifasico, ma due procedimenti collegati; la competenza si cristallizza al momento del deposito dell’istanza e le questioni sul foro vanno discusse soltanto nel giudizio a cognizione piena. La stessa ordinanza valorizza il raccordo con il rito semplificato post-Cartabia, confermando che il giudice dell’ATP resta competente anche per la fase di merito quando il ricorso ex 281-undecies è depositato nei termini.

Sul versante economico, le spese del procedimento hanno natura stragiudiziale: la Cassazione (sentenze 3974/2024 e 25324/2024) ha escluso che possano essere recuperate tramite un autonomo giudizio di accertamento negativo, precisando che, in assenza di lite successiva, l’attività resta a carico di chi l’ha promossa. L’ordinanza 13385/2025 ha poi affermato che il professionista sanitario vittorioso in ATP non può citare il paziente solo per ottenere la rifusione di quei costi, difettando l’interesse ad agire ex 100 c.p.c.. Il contributo unificato segue lo scaglione di valore del credito dedotto.

L’esito conciliativo produce immediata esecutività mediante verbale; se la conciliazione manca, la relazione tecnica può essere trasposta nel processo di merito e, pur non essendo prova legale, orienta spesso la decisione. La parte che abbia necessità di ottenere provvedimenti coercitivi (accesso ai luoghi, acquisizione di documentazione sanitaria) può chiederli già in sede di ATP, trovando applicazione in via analogica l’articolo 669-duodecies.

Esempio richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cpc

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cpc.

RICHIESTA DI CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696-BIS C.P.C. AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE

il Sig. …., nato a …. il …., Codice Fiscale …., residente in …. via …. n. …., domiciliato in …., via …., n. …. presso lo studio dell’Avv. …., Codice Fiscale …., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce/a margine del presente atto, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al Fax n. …. o all’indirizzo di P.E.C. ….;
PREMESSO CHE
– con contratto di …. stipulato in data …. il Sig. …. , residente in …. via …., n. …., si obbligava nei confronti dell’odierno ricorrente a ….;
– il Sig. …., non ha adempiuto la propria obbligazione contrattuale come provato da ….;
– il ricorrente intende promuovere, nei confronti di …., consulenza tecnica preventiva al fine di vedere determinato l’ammontare del danno e le cause che lo hanno provocato, in vista di una composizione bonaria della lite.
Tutto ciò premesso, il Sig. …., come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,
RICORRE
affinché l’Ill.mo Presidente del Tribunale nomini un consulente tecnico d’ufficio perché provveda alla verifica dello stato dei luoghi, all’accertamento delle cause ed alla quantificazione dei danni di
cui alla premessa e fissi la data di comparizione personale delle parti per il giuramento e la formulazione dei quesiti.
Si depositano i seguenti documenti:
1. ….;
2. ….;
Si dichiara che il valore della causa è di € ….:
Luogo, data.

Modello richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cpc da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cpc in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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Fac simile richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cpc
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