In questa pagina è disponibile un modello atto di opposizione alla proposta di concordato da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti Normativi
Nel sistema della legge fallimentare il ricorso di opposizione alla proposta di concordato è, tecnicamente, un’opposizione all’omologazione del concordato fallimentare, da proporre con ricorso nelle forme dell’art. 26 L.F. in attuazione dell’art. 129, comma 3. La scansione è definita dal decreto con cui, dopo l’esito positivo delle votazioni, il giudice delegato dispone le comunicazioni al proponente e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni per il deposito delle eventuali opposizioni, previste espressamente anche “da parte di qualsiasi altro interessato”, oltre che per il deposito del parere del comitato dei creditori. Trascorso il termine, se opposizioni non sono state proposte, il tribunale omologa con decreto motivato non soggetto a gravame; in presenza di opposizioni il tribunale può assumere mezzi istruttori, anche d’ufficio, e decide sempre con decreto.
Il Codice dei Concordati
La legittimazione ad opporsi non è ristretta ai soli creditori: accanto ai dissenzienti, la norma ammette “qualsiasi altro interessato”, una clausola che la giurisprudenza ha riempito di contenuto verificando in concreto l’interesse sostanziale del terzo a evitare l’omologa in favore della prosecuzione del fallimento o di altra soluzione più conveniente; la prassi applicativa e i commenti più recenti insistono proprio su questa verifica “ex post” dell’interesse, a garanzia che l’opposizione non diventi uno strumento dilatorio.
Quanto alla forma e al rito, l’art. 129, comma 3, impone che opposizione e richiesta di omologazione si propongano “con ricorso a norma dell’articolo 26”. Ne consegue che si applicano i termini e le cadenze del reclamo camerale fallimentare: ricorso con indicazione dell’organo adito e della procedura, motivi specifici, prova documentale e richiesta istruttoria, trattazione in camera di consiglio con i poteri istruttori del collegio e decisione con decreto. Il collegamento all’art. 26 è espresso dalle fonti codicistiche e dalla manualistica aggiornata; ciò che resta peculiare del concordato fallimentare è il fatto che il dies ad quem per depositare l’opposizione non è quello “generale” del reclamo, bensì il termine perentorio fissato nel decreto del giudice delegato tra quindici e trenta giorni. Va inoltre ricordato che, proprio perché l’opposizione si propone “a norma dell’art. 26”, opera la regola dell’art. 36-bis L.F. sulla non sospensione feriale dei termini collegati agli artt. 26 e 36: il decorso agostano non sospende il termine per opporsi.
Sul merito dei motivi, la norma non tipizza tassativamente le doglianze. Nella pratica rientrano sia vizi del procedimento di voto e di informazione ai creditori, sia censure di legalità del contenuto della proposta; quando l’opposizione proviene da un creditore di classe dissenziente, la legge consente al tribunale un vero e proprio cram-down: se ritiene che quel credito, guardando alle alternative concretamente praticabili, risulti soddisfatto dal concordato in misura non inferiore, può omologare nonostante il dissenso. La clausola è espressa nel quinto comma dell’art. 129 e governa l’istruttoria del giudizio di omologazione quando l’opposizione è veicolo della contestazione di convenienza.
Gli esiti del subprocedimento sono due. In assenza di opposizioni tempestive il tribunale omologa con decreto motivato “non soggetto a gravame”; la dottrina e la Cassazione hanno tuttavia ricondotto questo decreto, proprio perché decisorio e definitivo sugli effetti erga omnes del concordato, nel cono dell’art. 111 Cost., ammettendo il ricorso per cassazione quando non siano state proposte opposizioni e dunque non vi sia stato giudizio camerale contenzioso. Se invece il decreto decide sulle opposizioni, torna applicabile il sistema dei rimedi interni previsti dalla legge fallimentare e dalla disciplina speciale, con reclamo alla Corte d’appello nei casi in cui la normativa lo consente.
Da un punto di vista operativo, un atto di opposizione efficace si ancora senz’altro al decreto ex art. 129, comma 2, che ha fissato il termine e pubblicato l’avviso; espone in modo circostanziato i fatti e i profili di diritto che inficiano la procedura o la proposta, allega gli elementi probatori già disponibili e, se occorre, chiede l’ammissione di mezzi istruttori; si deposita entro il termine assegnato, senza confidare nella sospensione feriale; si indirizza al tribunale fallimentare competente, che deciderà con decreto dopo la trattazione camerale, eventualmente assumendo anche d’ufficio i mezzi di prova.
Un’ultima avvertenza riguarda il quadro transitorio: dal 15 luglio 2022 la Legge fallimentare è stata sostituita, per le procedure nuove, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; tuttavia, per le procedure aperte sotto il vecchio regime, continuano ad applicarsi gli artt. 124–131 e 26 L.F. nelle forme qui richiamate. Gli approfondimenti pubblici e le rassegne più recenti mantengono, infatti, viva l’operatività dell’art. 129 L.F. proprio in relazione ai giudizi di omologazione e ai rimedi connessi nelle procedure vecchio rito.
Esempio atto di opposizione alla proposta di concordato
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per atto di opposizione alla proposta di concordato.
TRIBUNALE DI …
RICORSO EX ARTT. 129, COMMA 3 E 26 L.FALL.
PER
La Società/Ditta … P.I. …, C.F. n. …, con sede in …, alla via …, n. …, in persona del legale rappresentante p.t. …, elettivamente domiciliato in …, alla via …, n …, presso e nello studio dell’Avv. …, C.F. …, PEC …, fax n …, che la rappresenta e difende come da procura in calce al presente atto
ESPONE
Con sentenza n. … del … il Tribunale di … ha dichiarato il fallimento della Società …, nominando Giudice delegato il dr. … e curatore il Dott./ Avv…………..(all. …………)
Nella pendenza della procedura concorsuale, è stata presentata, in data …, domanda di concordato fallimentare da parte di … (all…………..)
La predetta domanda è così strutturata:
… (illustrare, in sintesi, la domanda di concordato fallimentare)
Risulta dalla relazione depositata dal curatore ex art. 129, comma 1, l.fall. (all. …), che la domanda predetta è stata approvata dai creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto. In particolare … (esporre nel dettaglio l’esito della votazione)
Con provvedimento del …, il Giudice delegato ha fissato, ex art. 129, comma 2, l.fall. – termine di …per la proposizione di opposizioni.
In data … è stata presentata dal proponente ______ istanza di omologazione del suddetto concordato fallimentare.
È interesse dell’istante promuovere il presente giudizio di opposizione per i seguenti
MOTIVI
… (indicare i vizi di rito relativi alla proposta ed al procedimento nonché l’eventuale lesione del diritto dell’opponente).
Tutto ciò premesso,
il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,
CHIEDE
che l’Ill.mo Tribunale di …, disposti gli adempimenti di rito, in accoglimento dell’opposizione proposta, rigetti la richiesta di omologa della domanda di concordato fallimentare presentata in data … da …………
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si dichiara che il valore del presente procedimento è …, mentre il contributo unificato dovuto è di Euro ____
Luogo e data …
Modello atto di opposizione alla proposta di concordato da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile atto di opposizione alla proposta di concordato in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.