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Istanza di conversione del pignoramento mobiliare – Modello

In questa pagina è disponibile un modello istanza di conversione del pignoramento mobiliare da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti Normativi
  • Esempio istanza di conversione del pignoramento mobiliare
  • Modello istanza di conversione del pignoramento mobiliare da scaricare

Riferimenti Normativi

La conversione del pignoramento mobiliare si fonda sull’articolo 495 c.p.c., la stessa norma che disciplina anche la conversione nell’espropriazione immobiliare. Il debitore può chiedere che le cose già vincolate siano liberate sostituendole con una somma di denaro: l’istanza è ammessa soltanto finché il giudice non abbia autorizzato la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530 e 552, disposizioni che per i beni mobili operano in tempi assai rapidi, tanto più nelle «piccole espropriazioni» sotto i 20 000 euro, dove la vendita può essere ordinata con semplice decreto. Per questo, nell’esecuzione mobiliare la finestra utile per presentare la domanda è brevissima e di fatto coincide con i primi giorni successivi al pignoramento.

La facoltà spetta soltanto all’esecutato e può essere esercitata una sola volta per l’intera procedura: eventuali istanze reiterate sarebbero dichiarate inammissibili. Contestualmente al deposito occorre versare in cancelleria una cauzione non inferiore a un sesto del credito pignorato e dei crediti degli intervenuti già dichiarati, al netto di quanto il debitore abbia eventualmente pagato in precedenza. La soglia, ridotta dal 2019 (un tempo era un quinto), è inderogabile; la mancanza o l’insufficienza del versamento rendono l’istanza irricevibile dall’origine.

Il deposito avviene ormai esclusivamente con il Processo Civile Telematico: l’atto, firmato digitalmente dall’avvocato o dal debitore se non assistito, entra nel fascicolo dell’esecuzione insieme alla ricevuta del bonifico sul conto intestato alla procedura. Il giudice dell’esecuzione fissa entro trenta giorni una comparizione delle parti, sospende provvisoriamente la vendita dei beni mobili e, sentiti tutti i creditori, determina con ordinanza l’importo sostitutivo che dovrà coprire capitale, interessi legali o convenzionali, spese dell’esecuzione e oneri di custodia.

Quando ricorrono giustificati motivi—per esempio difficoltà di immediato reperimento della somma pur in presenza di un reddito stabile—lo stesso provvedimento può concedere la dilazione fino a quarantotto rate mensili, con interessi scalari sul saldo; questa possibilità, spesso trascurata nella prassi mobiliare per il modesto valore dei beni, è tuttavia espressamente prevista al quarto comma dell’articolo 495 anche per i pignoramenti di cose mobili. Ogni sei mesi il tribunale distribuisce ai creditori gli importi riscossi, così da non lasciarli improduttivi fino al pagamento finale.

Il meccanismo resta condizionato alla puntualità: il mancato versamento dell’intera somma indicata nell’ordinanza o il ritardo superiore a trenta giorni di una sola rata fa decadere automaticamente dal beneficio. Le somme già corrisposte rientrano nel compendio pignorato e il giudice, su semplice istanza del creditore con titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita dei beni mobili originariamente sequestrati.

Se invece il debitore onora tutti i pagamenti, il processo esecutivo si estingue; l’ordinanza finale dichiara i beni liberi da vincoli e dispone l’eventuale restituzione al proprietario o la cancellazione dei sigilli in magazzino giudiziario. I creditori ricevono quanto loro spetta secondo l’ordine di prelazione e la par condicio, mentre il titolo esecutivo rimane valido per la parte — se esiste — non ancora soddisfatta, la quale potrà essere azionata in un nuovo pignoramento.

La riforma «Cartabia» del 2022, corretta dal d.lgs. 164/2024, non ha cambiato i presupposti sostanziali dell’istituto, ma ha reso integralmente telematica la procedura e ha confermato il deposito minimo dell’1/6. Ha inoltre chiarito che il contributo unificato resta dovuto in misura fissa e che il giudice può comunicare tutti i provvedimenti via PEC, con decorrenza immediata dei termini.

Esempio istanza di conversione del pignoramento mobiliare

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per istanza di conversione del pignoramento mobiliare.

ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO EX ART. 495 C.P.C.
R.E. …………………….
PROCEDURA ESECUTIVA PROMOSSA DA ………………………………………………………………..
CONTRO …………………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto ………………………………………………………………..residente in ……………………………………
c.f. ………………………………………………………………..
premesso
che in data ……………………………..veniva eseguito nei suoi confronti un pignoramento mobiliare
a richiesta di ………………………………………………………………… el. Dom. c/o ……………………………………
in virtù di atto di precetto per l’importo di E. ___________________________;
che il sottoscritto intende sostituire ai beni pignorati la somma di denaro pari all’importo delle somme precettate oltre spese e interessi, da determinarsi ex art. 495 c.p.c.;
che unitamente alla presente istanza deposita la somma di E. ____________________pari ad un quinto del credito precettato, così stimato in via approssimativa e salvo errori di calcolo;
che non essendo stata finora proposta alcuna altra istanza di conversione né alcuna precedente ordinanza ammissiva di conversione è rimasta inadempiuta, la stessa è ammissibile ;
chiede
che il G.E., convocate e sentite le parti in apposita udienza, voglia determinare ai sensi dell’art. 495, come modificato dal D.L. 83/2015, la somma complessiva che, in conversione del pignoramento, sarà sostituita ai beni pignorati, con rateizzazione mensile entro il termine massimo di 36 mesi o altro che il G.E. fisserà;
Allega: Libretto di deposito giudiziario intestato al debitore:

……………………………………..

Modello istanza di conversione del pignoramento mobiliare da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza di conversione del pignoramento mobiliare in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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Istanza di conversione del pignoramento mobiliare
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