In questa pagina è disponibile un modello istanza di conversione del pignoramento immobiliare da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti Normativi
La conversione del pignoramento è la via che l’articolo 495 del codice di procedura civile offre al debitore per sostituire ai beni già vincolati una somma di denaro che estingua integralmente il debito e le spese, scongiurando la vendita forzata dell’immobile. L’istanza può essere proposta soltanto finché il giudice non abbia disposto la vendita o l’assegnazione, perché oltre quel momento la sorte del bene resta agganciata al mercato o all’assegnatario.
La domanda compete esclusivamente al debitore ed è irripetibile: il legislatore, temendo usi dilatori, stabilisce che si possa presentare una sola istanza nel corso dell’intera procedura esecutiva, pena l’inammissibilità delle successive. All’atto di deposito il debitore deve versare in cancelleria una cauzione minima pari ad almeno un sesto del credito pignorato e dei crediti degli intervenuti già dichiarati, detratti eventuali pagamenti anteriori; il correttivo del 2019 ha ridotto la soglia, un tempo fissata a un quinto. L’inosservanza di questo prerequisito rende la richiesta inammissibile da subito.
Dopo il deposito, oggi esclusivamente telematico secondo le regole imposte dalla riforma Cartabia, il fascicolo viene posto all’attenzione del giudice dell’esecuzione. Entro trenta giorni il magistrato convoca le parti e, sentite le loro osservazioni, determina con ordinanza la somma che dovrà sostituire il bene pignorato, includendovi capitale, interessi, spese del processo esecutivo e oneri di custodia.
Quando il pignoramento riguarda un immobile, l’ordinanza può concedere, per giustificati motivi, la dilazione mensile fino a quarantotto mesi: un periodo che rappresenta il massimo concedibile, non un diritto automatico, sicché il giudice può modulare una durata più breve in funzione della situazione patrimoniale e dell’interesse dei creditori. Sulla somma rateizzata maturano interessi scalari, al tasso convenzionale se pattuito o, in mancanza, al tasso legale.
Ogni sei mesi il tribunale provvede a distribuire ai creditori le quote scaturite dai versamenti già effettuati, evitando che le somme restino improduttive in attesa del saldo finale.
La conversione resta però condizionata alla perfetta puntualità dei pagamenti: l’omesso versamento dell’importo fissato oppure il ritardo superiore a trenta giorni anche di una sola rata provoca la decadenza dal beneficio. In tal caso quanto già corrisposto diventa parte del compendio pignorato e il giudice, su istanza del creditore titolato, ordina senza indugio la vendita dell’immobile.
Una volta pagata l’intera somma, il pignoramento viene dichiarato estinto e l’immobile torna libero da vincoli, benché permangano eventuali ipoteche anteriori; la somma sostitutiva resta vincolata al soddisfacimento dei creditori secondo le regole del concorso. Se nella procedura sono presenti più creditori, la cifra complessiva dovrà coprire anche le loro ragioni, con la conseguenza che l’importo definitivo potrà risultare superiore a quello indicato inizialmente dal debitore.
La digitalizzazione post-Cartabia non ha mutato la struttura dell’istituto, ma ha imposto che l’istanza, la documentazione e i versamenti viaggino attraverso il Processo Civile Telematico; dal 2023 i tribunali accettano solo modelli depositati in via informatica e gli uffici di cancelleria associano in automatico il pagamento telematico del contributo unificato e delle marche virtuali.
Esempio istanza di conversione del pignoramento immobiliare
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per istanza di conversione del pignoramento immobiliare.
ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO EX ART. 495 C.P.C.
R.E. …………………….
PROCEDURA ESECUTIVA PROMOSSA DA ………………………………………………………………..
CONTRO …………………………………………………………………………………………………………………
All’illustrissimo Sig. Giudice dell’esecuzione,
il Sig.______________________________________, nella qualità di debitore esecutato,
ESPONE
Che l’Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Esecuzioni e Protesti presso il Tribunale di Trani con suo atto in data__________ ha provveduto a pignorare i beni in danno dell’istante come da verbale in atti,
Che pertanto pende innanzi a codesto Tribunale la procedura esecutiva immobiliare n°_________ in danno del sottoscritto;
Che la somma del debito precettato dal creditore pignorante e dei crediti dei creditori intervenuti ammonta a €_____________;
Che non è ancora stata fissata la vendita e, pertanto il sottoscritto
Chiede
Ai sensi dell’art. 495 c.p.c., di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari alla somma dei crediti del creditore pignorante e di quelli intervenuti per capitale, interessi e spese, maggiorata delle spese di procedura; si allega alla presente istanza, assegno circolare non trasferibile intestato al Tribunale di …….. Espropriazioni Immobiliari dell’importo di €______________________pari ad 1/5 dell’intera somma dovuta.
(eventualmente) Richiede la rateizzazione del pagamento per mesi ____________ ed allega, inoltre, la seguente documentazione comprovante i giustificati motivi (attestazione ISEE, documenti fiscali o altro)
Trani, _______________________
FIRMA _______________________
NOTE, DOCUMENTI DA ALLEGARE E DIRITTI DOVUTI
Modello istanza di conversione del pignoramento immobiliare da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza di conversione del pignoramento immobiliare in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.