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Comparsa di costituzione del contumace – Modello

In questa pagina è disponibile un modello comparsa di costituzione del contumace da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti Normativi
  • Esempio comparsa di costituzione del contumace
  • Modello comparsa di costituzione del contumace da scaricare

Riferimenti Normativi

Il fondamento normativo è l’art. 293 c.p.c., che oggi consente alla parte dichiarata contumace di costituirsi “in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione”. La costituzione avviene mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti; contestualmente, il giudice prende atto e revoca la contumacia, così che la parte diventa a tutti gli effetti parte costituita nel processo in corso. Questo è il perimetro temporale e formale entro cui si colloca la tua comparsa di costituzione del contumace.

Lo scopo pratico della comparsa è rientrare nel giudizio senza farlo ripartire da capo. La regola è che il contumace “subentra” nello stato in cui il processo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e le decadenze già maturate a suo carico in applicazione, tra l’altro, dell’art. 167 c.p.c. sulle difese e le eccezioni non rilevabili d’ufficio e sulle eventuali riconvenzionali. In mancanza di rimessione in termini, non potrà quindi proporre nuove eccezioni non officiose o nuove domande che erano soggette a termini decadenziali; potrà tuttavia svolgere le difese ancora consentite nel grado e partecipare alla successiva istruttoria e discussione.

C’è però un potere speciale che la legge salva anche in caso di costituzione tardiva: il disconoscimento delle scritture private prodotte contro il contumace. L’art. 293 c.p.c., in coordinamento con l’art. 215 c.p.c., consente al contumace che si costituisce di disconoscere tali scritture “nella prima udienza o nel termine assegnato dal giudice”; la regola deroga al meccanismo del riconoscimento tacito, che altrimenti opererebbe per il solo fatto della contumacia. Questo vale anche se la costituzione avviene in grado d’appello, quando la parte sia rimasta contumace in primo grado. Nella comparsa conviene quindi inserire, se del caso, una dichiarazione espressa di disconoscimento, riservando poi l’eventuale istanza di verificazione.

Se la contumacia non è dipesa da scelta ma da impedimento non imputabile, oppure se l’atto di citazione o la sua notificazione erano viziati al punto da impedirne la conoscenza, il contumace può chiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 294 c.p.c., per essere riammesso a compiere le attività ormai precluse. Questa istanza va articolata nella stessa comparsa, argomentando sul vizio della vocatio o della notificazione (anche alla luce dell’art. 164 c.p.c.) o sulla causa non imputabile, e allegando la prova del pregiudizio patito sul piano delle decadenze. L’accoglimento non riapre il processo in generale ma consente di recuperare solo gli atti specifici preclusi, nei limiti stabiliti dal provvedimento.

Quando il giudice, prima ancora della dichiarazione di contumacia, rilevi un vizio della notificazione della citazione, ordina la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., e tale rinnovazione impedisce ogni decadenza del convenuto; se, invece, la contumacia è già stata dichiarata e la parte rientra con la comparsa, il tema non è più la rinnovazione ma, appunto, la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. La distinzione incide su cosa chiedere in concreto e su quali effetti si possono ottenere con l’atto.

Nel redigere la comparsa di costituzione del contumace è buona tecnica indicare i dati di causa e delle parti, allegare la procura alle liti e i documenti pertinenti, formulare le difese ancora ammissibili spiegando, se occorre, perché talune eccezioni siano comunque rilevabili d’ufficio, e inserire la dichiarazione di disconoscimento delle scritture private già prodotte contro la parte. Se si intende chiedere la rimessione in termini, occorre dedicare una sezione motivata alla ricostruzione del vizio della citazione o della sua notificazione o dell’impedimento non imputabile, con richieste puntuali sulle specifiche attività da recuperare. Nella stessa comparsa è opportuno chiedere espressamente la revoca della contumacia e le determinazioni conseguenti sulla prosecuzione del processo.

Per completezza, va ricordato che le regole sui tempi di costituzione del convenuto sono state riscritte dalla riforma: oggi la costituzione tempestiva va eseguita settanta giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione; l’inosservanza di quel termine espone alle preclusioni appena richiamate e può condurre alla dichiarazione di contumacia, poi superabile con la comparsa secondo i limiti dell’art. 293 c.p.c. e, se ne ricorrono i presupposti, con la rimessione in termini.
Giustizia Insieme

In chiusura, la comparsa di costituzione del contumace è l’atto con cui si rientra efficacemente in causa prima dell’udienza di rimessione in decisione, prendendo il processo nello stato in cui si trova e recuperando, quando ne sussistono i presupposti provati, le facoltà perdute tramite la rimessione in termini. La cura del testo, la chiarezza nel delimitare cosa è ancora proponibile e cosa va richiesto in rimessione, e l’attenzione al disconoscimento delle scritture private sono i tre cardini per renderla davvero utile e conforme al dettato degli artt. 293–294 c.p.c. e alle regole collegate.

Esempio comparsa di costituzione del contumace

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per comparsa di costituzione del contumace.

TRIBUNALE DI …

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA DEL CONTUMACE CON ISTANZA DI REMISSIONE IN TERMINI EX ART. 294 C.P.C.

Giudice Dott. … R.G. n. …

Nell’interesse del Sig. … nato a …, il …, C.F. …, residente in …, via …, n. …, rappresentato e difeso, dall’Avv. …, con del Foro di …, con studio in …, via …  giusta delega il calce al presente atto ed ivi elettivamente domiciliato ai fini del presente atto (per comunicazioni tel. …  PEC … )

-convenuto-

nella causa pendente innanzi all’intestato Tribunale, sez. …, iscritta al n. … R.G., Giudice Dott. …, instaurata dal Sig. …, rappresentato e difeso dall’Avv. … del Foro di …,

-attore-

PREMESSO CHE

– il Sig. … con atto di citazione notificato il … ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di … il Sig. … per ivi sentirsi accogliere le conclusioni che si riportano …;

– con decreto del … emesso all’esito delle verifiche preliminari di cui all’art. 171-bis c.p.c. … il Giudice dichiarava la contumacia del Sig. …;

– il convenuto non si è potuto costituire tempestivamente e precedentemente in quanto … Integrando la circostanza rappresentata gli estremi della causa ad esso non imputabile, chiede di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 294 c.p.c. allegando, a tal fine, i documenti … attestanti il predetto impedimento;

– La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi …;

(BREVE ESPOSIZIONI DEI FATTI E LE RELATIVE MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO)

Tutto ciò premesso e considerato il Sig. …, come sopra rappresentato e difeso, si costituisce nel presente giudizio chiedendo l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

In via preliminare:

– revocare la dichiarazione di contumacia del Sig. …, oggi costituitosi, avvenuta con provvedimento del …;

– accogliere la richiesta di remissione in termini del convenuto …;

NEL MERITO

1) (indicare le conclusioni che si chiede vengano accolte)

Con vittoria di spese e competenze di lite”.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente costituzione non comporta un aumento del valore della causa.

IN VIA ISTRUTTORIA

chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: ….

Indica a testi i signori ….

Si offre in comunicazione ….

Modello comparsa di costituzione del contumace da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile comparsa di costituzione del contumace in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

Icona
Fac simile comparsa di costituzione del contumace
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