In questa pagina è disponibile un modello comunicazione della nomina a difensore d’ufficio da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Indice
Riferimenti Normativi
Nel sistema processuale penale italiano la comunicazione della nomina a difensore d’ufficio è diventata, soprattutto dopo la riforma Cartabia, il vero snodo che collega il diritto costituzionale di difesa (art. 24 Cost.) con gli obblighi operativi di magistratura, cancellerie e avvocati. Il presupposto resta l’obbligatorietà della difesa tecnica sancita dagli artt. 96-97 c.p.p.; il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria attingono all’Elenco unico nazionale tenuto dal CNF e, non appena individuano il nominativo, devono attivare un duplice flusso di comunicazioni: verso l’indagato/imputato e verso il professionista designato.
La prima direttrice è disciplinata dall’art. 28 disp. att. c.p.p., che impone di trasmettere “senza ritardo” al destinatario il nominativo del difensore d’ufficio, precisandone recapiti e avvertendolo della facoltà di sostituirlo con un legale di fiducia. La norma è integrata dall’art. 369-bis c.p.p., introdotto e rivisto negli ultimi anni, che fa della comunicazione un vero e proprio atto di garanzia: vi devono comparire l’obbligatorietà della difesa tecnica, i dati di contatto del difensore, l’indicazione sulla possibilità di scegliere un fiduciario, l’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio in difetto di patrocinio a spese dello Stato, nonché l’informativa su interprete e traduzioni. La sua omissione comporta nullità di ordine generale, rilevabile però soltanto se eccepita tempestivamente. Il secondo canale è quello dell’art. 30 disp. att. c.p.p.: la cancelleria o la segreteria dà notizia al difensore d’ufficio sia dell’individuazione ex art. 97 comma 3, sia di eventuali sostituzioni disposte d’ufficio ex comma 4. In forza delle stesse disposizioni il professionista è obbligato a prestare il patrocinio, salva sostituzione per giustificato motivo; l’inadempimento può comportare segnalazioni al COA e persino l’esclusione dall’elenco.
Dalla parte del difensore incombe un ulteriore dovere di informazione. L’art. 49 del Codice deontologico forense obbliga l’avvocato nominato d’ufficio a rendere edotto l’assistito, “quando ciò sia possibile”, della facoltà di scegliere un difensore di fiducia e del fatto che anche il difensore d’ufficio ha diritto ad essere retribuito; la violazione integra illecito disciplinare. La prassi più recente, fotografata dal Vademecum dell’UCPI del maggio 2025, raccomanda di inoltrare una nota scritta tracciabile (PEC o raccomandata) che riporti numero di procedimento, titolo di reato, atti pendenti, termini in scadenza e recapiti professionali, invitando al contatto tempestivo e segnalando la possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
L’evoluzione tecnologica post Cartabia ha inciso sulle forme: le comunicazioni giudiziarie viaggiano prioritariamente su canali telematici, ai sensi del nuovo art. 148 c.p.p., e la ricevuta di avvenuta consegna PEC fa le veci della relazione di notificazione. Contestualmente, l’art. 157 comma 8-ter c.p.p. impone all’indagato di indicare al difensore un domicilio digitale o altro recapito per ricevere gli avvisi, con l’onere di aggiornarlo; il che accresce la diligenza richiesta al difensore, chiamato a tentare comunque il contatto nelle forme più idonee.
Resta fermo che la prova della comunicazione è fondamentale non soltanto per evitare contestazioni sulla validità degli atti, ma anche per comprovare la correttezza professionale dell’avvocato nell’ipotesi di future liquidazioni ex d.P.R. 115/2002 o di eventuali giudizi disciplinari. Gli oneri di documentazione, dunque, sono parte integrante di una “buona pratica” che, alla luce delle più recenti innovazioni legislative e tecnologiche, si sviluppa lungo un fascio di obblighi convergenti: quelli processuali a carico dell’autorità procedente, quelli deontologici a carico del difensore, quelli collaborativi a carico dell’assistito. Un sistema che, se ben gestito, assicura la pienezza del diritto di difesa e riduce al minimo il rischio di viziare il procedimento con inutili sospensioni o eccezioni.
Esempio comunicazione della nomina a difensore d’ufficio
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per comunicazione della nomina a difensore d’ufficio.
Oggetto: Comunicazione della nomina a difensore d’ufficio nel procedimento penale n. _________R.G.N.R.
Egregio sig. _____________, con la presente Le comunico che in data ________ mi è stato notificato dall’Ufficiale Giudiziario di _____(indicare gli estremi dell’atto notificato dal quale si ricava la nomina) ed avente ad oggetto il procedimento penale n. _____ R.G.N.R., per il quale sono stato nominato suo difensore d’ufficio ex art. 97 c.p.p., in considerazione del fatto che Lei risulta non avere un difensore di fiducia.
Considerato che ogni cittadino ha il diritto sancito dalla legge di beneficiare della difesa tecnica nel processo penale promosso nei Suoi confronti, Le rammento, con la presente, che può nominare, in qualsiasi momento, un proprio difensore di fiducia che l’assista nel procedimento a suo carico.
Nel caso in cui dovesse rientrare nei casi previsti dalla vigente normativa, potrà essere anche ammesso al gratuito patrocino a spese dello Stato, indicando il nominativo di un difensore iscritto negli appositi elenchi. In caso contrario è suo dovere provvedere a pagare l’onorario al proprio difensore, sia esso di fiducia che nominato d’ufficio.
Tutto quanto sopra premesso, anche al fine di studiare concordemente la migliore strategia difensiva, La invito a prendere contatto immediatamente con il sottoscritto agli indirizzi che troverà in calce alla presente:
Luogo,__________
Avv.____________
Modello comunicazione della nomina a difensore d’ufficio da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile comunicazione della nomina a difensore d’ufficio in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.