In questa pagina è disponibile un modello richiesta di ammortamento di libretto di risparmio da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti Normativi
Nel sistema bancario italiano il libretto di risparmio, al pari di qualunque titolo rappresentativo di deposito, si comporta come un vero e proprio documento di legittimazione: il possessore può esigere le somme annotate grazie alla presunzione di cui all’articolo 1836 del codice civile, che libera l’istituto da responsabilità quando paga “al portatore” in assenza di dolo o colpa grave. Quando il libretto scompare, viene sottratto o distrutto, quella presunzione diventa un pericolo di doppio pagamento; per neutralizzarlo l’ordinamento ha previsto la procedura di ammortamento disciplinata, ancora oggi, dalla legge 30 luglio 1951 n. 948 e, per i profili residuali, dagli articoli 2006-2016 c.c. e dalla giurisdizione volontaria dei tribunali.
La cornice normativa del 1951 distingue tuttora tra libretti nominativi e libretti al portatore. Per i primi la tutela si svolge interamente davanti alla banca o alle Poste: l’intestatario presenta una denuncia dettagliata, la banca blocca il rapporto con un’annotazione di fermo, pubblica nei propri locali un avviso che diffida l’ignoto detentore e, trascorsi novanta giorni senza opposizioni, rilascia il duplicato (artt. 1-5 l. 948/1951). Il termine può ridursi a trenta giorni in particolari zone colpite da eventi calamitosi, come ricordato più volte dalla giurisprudenza e dalle cancellerie civili. Se il libretto è (o era) al portatore la procedura si sposta dallo sportello al tribunale della località in cui il titolo era pagabile, perché occorre un decreto di ammortamento che dichiari l’inefficacia del documento. La denuncia alla banca va integrata, entro quindici giorni, con un ricorso al presidente del tribunale corredato dall’estratto conto rilasciato dall’istituto; il giudice, dopo i dovuti accertamenti, emette un decreto che viene notificato alla banca e affisso nei suoi locali aperti al pubblico. Decorso un nuovo arco di novanta giorni senza opposizioni, e ottenuta l’attestazione di “non interposta opposizione” dalla cancelleria, l’interessato può pretendere il duplicato o la liquidazione delle somme. Tutte le spese – contributo unificato, marca per diritti di notifica, eventuali bolli per copie urgenti – restano a carico del ricorrente, come richiamano le tabelle pubblicate dagli uffici giudiziari dal 2023 in poi.
L’abolizione dei libretti al portatore, resa definitiva dal d.lgs 90/2017 in attuazione della IV direttiva antiriciclaggio e conclusa nel gennaio 2025 con la loro inutilizzabilità, ha ridotto la frequenza di questa variante giudiziale, ma non l’ha cancellata del tutto: taluni titoli ancora circolano nelle procedure concorsuali o come residui di successioni e richiedono comunque il ricorso al tribunale in caso di smarrimento.
Per i libretti postali nominativi, ormai emessi solo in forma cartacea fino al 13 aprile 2025 o in forma dematerializzata, Poste Italiane ha integrato le vecchie regole dell’art. 5 d.l. 269/2003 con una trafila semplificata: l’intestatario deposita la richiesta in ufficio postale, l’avviso di ricerca rimane affisso trenta giorni se il saldo non supera 516,46 euro o novanta giorni negli altri casi, dopodiché il duplicato viene rilasciato dietro un corrispettivo fisso di 1,55 euro. Se nel frattempo occorrono prelievi, l’ufficio autorizza operazioni su modulo sostitutivo; per i libretti dematerializzati, invece, si procede a un semplice blocco della posizione e alla riemissione delle credenziali senza necessità di avviso pubblico, perché non esiste un documento da invalidare.
La procedura, qualunque sia la variante, impone all’interessato di muoversi con tempestività: la denuncia alle forze dell’ordine è consigliata in caso di furto, l’avvio della pratica presso banca o tribunale va documentato con ricevute e copie autenticate, e l’emissione del duplicato non estingue i diritti di eventuali terzi che dovessero dimostrare un acquisto a non domino, sicché l’istituto resta esonerato ma il ricorrente può essere convenuto in giudizio. La falsità della denuncia è punita ex art. 17 l. 948/1951, mentre le banche che omettano l’annotazione di fermo rispondono di doppio pagamento. In un contesto ormai dominato da libretti nominativi dematerializzati, la via amministrativa rimane la più rapida, ma la cornice giudiziale conserva la funzione di “rete di sicurezza” per i titoli cartacei ancora circolanti o per i casi di conflitto sulla legittimazione.
Esempio richiesta di ammortamento di libretto di risparmio
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per richiesta di ammortamento di libretto di risparmio.
Il/la sottoscritto/a_________________________________nato/a a __________________________________ il________________________ residente a ________________________________ in via____________________________, avendo smarrito il libretto di risparmio al portatore n° ___________________________ intestato a: __________________________________________________________________ con saldo di € ______________________ emesso dalla Banca ___________________________________________________________________________ in data ________________come da allegata denuncia;
CHIEDE
Che a norma della legge 30/7/1951, n. 948 la S.V. Ill.ma voglia emettere decreto di inefficacia del libretto di cui sopra, ed autorizzi l’istituto emittente a rilasciare duplicato del titolo al richiedente, trascorso il termine senza opposizione che l’autorità vorrà fissare in conformità alle disposizioni della legge stessa.
Dichiara di aver già denunciato all’Istituto bancario di cui sopra le circostanze circa il possesso, l’identificazione e le modalità dello smarrimento.
Città, lì_______________________
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(firma)
Modello richiesta di ammortamento di libretto di risparmio da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile richiesta di ammortamento di libretto di risparmio in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.