In questa pagina è disponibile un modello istanza di riabilitazione civile da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti Normativi
La riabilitazione prevista dall’articolo 17 della legge 7 marzo 1996 n. 108 – norma cardine della disciplina anti-usura ma presto divenuta lo strumento di “pulizia” per chi subisce un protesto – funziona come un vero e proprio meccanismo di riaccredito reputazionale: cancella retroattivamente gli effetti del protesto e consente la successiva cancellazione dai registri camerali, purché il debitore abbia saldato per intero capitale, spese e interessi del titolo e non abbia collezionato altri protesti per almeno dodici mesi. La Corte di cassazione ha precisato che la competenza territoriale spetta al tribunale del luogo di residenza (o della sede legale) dell’istante, trattandosi di procedimento camerale di volontaria giurisdizione; la Suprema Corte ha respinto l’idea di un ancoraggio al circondario della Camera di commercio che ha pubblicato il protesto, proprio perché la legge non lo prevede espressamente.
Trascorso l’anno, che molti uffici prudenzialmente conteggiano in tredici mesi per coprire eventuali sospensioni feriali, e versata l’obbligazione, il debitore acquista un diritto soggettivo alla riabilitazione. Il ricorso si deposita presso la cancelleria “volontaria giurisdizione” del tribunale competente, corredato da quietanza o certificato bancario attestante il pagamento, dai titoli protestati (o dalle loro copie digitali firmate dalla banca), da una visura protesti aggiornata a meno di trenta giorni e dal documento d’identità; se i titoli sono irreperibili, basta una dichiarazione sostitutiva del debitore e l’attestazione del creditore di aver ricevuto il saldo.
Da febbraio 2023 la riforma Cartabia ha introdotto un’alternativa più rapida: lo stesso provvedimento può essere rilasciato da un notaio, il cui atto produce identici effetti rispetto al decreto presidenziale e vale come titolo per la successiva cancellazione camerale. In pratica, il debitore oggi può scegliere tra il percorso giudiziario tradizionale o la via notarile, potenzialmente più celere ma pur sempre subordinata alla prova del pagamento e all’assenza di nuovi protesti.
Sul piano operativo i tribunali hanno ormai integrato il Processo Civile Telematico: l’istanza può viaggiare via PEC, il contributo unificato di 98 euro e i diritti di cancelleria (27 euro per notifiche, cui si aggiungono eventuali marche per copie urgenti) si versano con PagoPA e la cancelleria restituisce il decreto firmato digitalmente, che viene trasmesso d’ufficio alla Camera di commercio competente. Chi preferisca il deposito cartaceo può ancora consegnare o spedire la documentazione, ma il provvedimento verrà rilasciato, di regola, in formato elettronico.
Una volta emesso il decreto o l’atto notarile, la cancelleria (o il notaio stesso) provvede a comunicarlo all’Ufficio Protesti; quest’ultimo deve cancellare i dati entro venti giorni, trasformando di fatto il protesto in un evento mai esistito. Resta tuttavia necessario che l’interessato verifichi l’avvenuta cancellazione, perché la mera riabilitazione non produce automaticamente l’eliminazione dal Registro informatico dei protesti: occorre che la Camera acquisisca il provvedimento e concluda la pratica di cancellazione, dopo di che banche e società di informazioni creditizie non potranno più segnalare l’evento.
Se il Presidente del tribunale respinge la domanda – circostanza rara, di solito legata a protesti successivi non rilevati o a prove di pagamento carenti – l’interessato può impugnare in Corte d’appello entro dieci giorni; in ogni caso, nessuna spesa ulteriore è dovuta finché la decisione resta in ambito camerale. Se invece la Camera di commercio rifiuta la cancellazione, il rimedio è il ricorso al giudice di pace, che può riesaminare i presupposti del diniego.
L’effetto riabilitativo opera sempre “in bonam partem” per la persona fisica o giuridica: il decreto non riguarda il singolo titolo ma il soggetto, sicché deve ricomprendere ogni protesto a carico del debitore entro lo stesso lasso temporale; dal 2012, un emendamento all’art. 17 consente di presentare una sola istanza per più protesti accaduti entro un triennio, evitando ricorsi frazionati e spese duplicate.
Esempio istanza di riabilitazione civile
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per istanza di riabilitazione civile.
ALL’ ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ______
OGGETTO: Istanza di riabilitazione ex art. 17, legge 07/03/1996, n. 108.
Il sottoscritto_______________________________________, nato a_________________ _
i l e residente in __________________ via
PREMESSO
che sono stati protestati i seguenti titoli a firma dell’ istante con i seguenti nomi:
tipo titolo _______________ importo euro ___________data scadenza __________ data protestato __________
tipo titolo _______________ importo euro ___________data scadenza __________ data protestato __________
che, successivamente, ha regolarmente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte come da
documenti allegati (allegare, unitamente alla visura protesti, dichiarazione liberatoria
del creditore e titolo quietanzato );
che, come si rileva dalla visura della Camera di Commercio di _______, non ha subito altri
protesti ed è decorso il termine di un anno dall’ultimo protesto, così come previsto dalla
disposizione in oggetto indicata,
CHIEDE
l’emissione del decreto di riabilitazione con ordine di cancellazione al Responsabile
Dirigente dell’ Ufficio Protesti, della Camera di Commercio di ______, dal Registro
Informatico dei protesti cambiari. Con ossequio.
Data ______________
Firma __________________________
Modello istanza di riabilitazione civile da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza di riabilitazione civile in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.