In questa pagina è disponibile un modello diffida per lavori non conclusi da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Indice
Riferimenti normativi
La diffida per lavori non conclusi è lo strumento con cui il committente riporta il rapporto d’appalto dentro binari chiari quando il cantiere si ferma, procede a strappi o scivola oltre le scadenze concordate. Non è un atto di mera cortesia: è una dichiarazione unilaterale recettizia che produce effetto quando arriva all’indirizzo dell’appaltatore e, se contiene un’intimazione inequivoca, costituisce messa in mora. Da qui discende l’importanza della forma e della prova: invio tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, conservazione integrale del testo e degli allegati contrattuali, degli stati di avanzamento, degli ordini di servizio e dello scambio pregresso.
Nel diritto dei contratti la cornice è quella dell’appalto, con l’obbligo dell’appaltatore di eseguire l’opera a regola d’arte, nei tempi e con le modalità convenute, assumendo il rischio dell’organizzazione. Se il contratto fissa un termine di ultimazione o un cronoprogramma vincolante, la sua inosservanza integra inadempimento; quando il termine sia stato qualificato come essenziale oppure emerga come tale dall’interesse del committente, la tardiva esecuzione non giova al debitore salvo accettazione espressa del creditore. In assenza di un termine essenziale, l’innesco ordinato del rimedio è la diffida ad adempiere: deve essere scritta, deve assegnare un termine finale e, soprattutto, deve contenere l’avvertimento che decorso inutilmente quel termine il contratto si intenderà senz’altro risolto. Questo inciso non è un orpello, è la chiave che attiva l’effetto risolutivo automatico; il termine assegnato non dovrebbe essere inferiore a quindici giorni, salvo che le parti abbiano diversamente pattuito o che, per natura dell’opera o secondo gli usi, sia congruo un termine minore, evenienza che nella pratica si giustifica solo per attività puntuali, urgenti e di modesta entità.
Una diffida efficace non si limita a intimare “finite i lavori”, ma fotografa il rapporto. Richiama il contratto e gli eventuali atti integrativi, riassume i SAL approvati, indica la data di consegna delle aree, menziona sospensioni e riprese e precisa quando il cantiere ha cessato di avanzare per causa imputabile all’appaltatore. Descrive lo stato attuale dell’opera e le difformità già rilevate, pretende un cronoprogramma aggiornato con risorse, maestranze e tempi realistici, fissa la data entro la quale concludere e avvisa senza ambiguità che, se il termine scadrà invano, il contratto si intenderà risolto con esecuzione in danno e richiesta di risarcimento. Nello stesso testo conviene richiedere l’eliminazione dei vizi già emersi, chiarendo che non potrà esserci consegna se non a regola d’arte, e precisare che la comunicazione costituisce messa in mora e interrompe la prescrizione, così da consolidare le decorrenze.
Il committente non è spettatore passivo: ha diritto di controllare l’andamento e la conformità dell’opera durante l’esecuzione, contestare tempestivamente difetti e non conformità, pretendere rimedi adeguati. La garanzia per vizi e difformità, che tradizionalmente opera alla consegna, non impedisce di intervenire già in corso d’opera quando le carenze emergono prima dell’ultimazione; in questi casi la diffida cumula legittimamente la richiesta di completamento con quella di rimozione dei difetti. Se l’appaltatore imputa lo stallo a fattori esterni, la distinzione giuridica decisiva è tra vera impossibilità non imputabile e mera difficoltà organizzativa. L’impossibilità sopravvenuta che libera il debitore deve essere oggettiva, imprevedibile e inevitabile; non lo sono la carenza di personale, il malgoverno dei subappalti, i ritardi ordinari di approvvigionamento o la scelta di fornitori inaffidabili. Anche quando l’impedimento sia temporaneo, l’obbligo espande non appena cessa e l’appaltatore deve informare tempestivamente il committente. Spesso, per contro, la difesa si sposta sul terreno dell’eccezione di inadempimento: si invoca la mancata consegna dell’area, l’indisponibilità di elaborati esecutivi, l’assenza di ordini di variante o il ritardo nel pagamento dei SAL. Una diffida ben costruita neutralizza questi argomenti documentando che le condizioni per procedere c’erano o che le carenze imputabili al committente sono state rimosse e non giustificano il perdurare del ritardo.
La leva economica passa per strumenti contrattuali e per criteri legali. Le penali per ritardo, se pattuite, offrono una quantificazione preventiva dell’inadempimento e possono essere richiamate in diffida, sapendo che il giudice conserva il potere di ridurle equitativamente se manifestamente eccessive o in caso di adempimento parziale. La caparra confirmatoria, quando esiste, consente alla parte fedele di recedere trattenendo la caparra o chiedendone il doppio, ferma la possibilità di agire per esecuzione o risoluzione con i danni. Al di fuori di questi istituti, il risarcimento si misura alla luce del nesso causale e della regola della prevedibilità, raccogliendo prove puntuali delle voci sopportate: maggiori costi per l’affidamento a terzi, spese di ripristino, oneri per mantenere in sicurezza il sito, danni da fermo per perdita di redditività dell’immobile o dell’attività, sempre nel rispetto del dovere di mitigazione. Nei rapporti tra imprese, quando la risoluzione comporti la restituzione di acconti o il pagamento di somme, si aggiunge la disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con interessi moratori legali di mora e rimborsi dei costi di recupero; richiamarla in diffida rafforza la posizione creditoria e spesso accelera il rientro.
Non sempre la soluzione passa dalla colpa. Il legislatore offre al committente anche la via del recesso ad nutum dall’appalto, esercitabile in ogni momento, che scioglie il vincolo senza bisogno di accertare l’inadempimento, ma comporta l’obbligo di indennizzare l’appaltatore per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno. È una scelta diversa dalla risoluzione per inadempimento: non serve provare la colpa dell’appaltatore, ma si paga l’uscita; può essere ragionevole quando l’urgenza di completare con un nuovo esecutore prevale sull’interesse a litigare sulla responsabilità pregressa.
La sicurezza del cantiere non è un dettaglio e merita spazio nella diffida. È opportuno esigere che, durante la sospensione e sino all’eventuale subentro di terzi, il sito sia mantenuto in condizioni di sicurezza, che le opere provvisionali siano presidiate, che i materiali siano messi in protezione. Se si arriva allo scioglimento del rapporto, un verbale di riconsegna dell’area, con rilievo fotografico dello stato di fatto, evita discussioni future sul deterioramento e sui costi di ripristino. L’affidamento a terzi dopo la risoluzione deve poggiare su comparazioni trasparenti di prezzi e tempi, così che le differenze risultino “danno differenziale” imputabile alla condotta inadempiente.
Sul piano processuale i percorsi sono coerenti con gli obiettivi. Se il mancato completamento determina un pregiudizio imminente e non altrimenti riparabile, si può chiedere un provvedimento d’urgenza che ordini la ripresa o l’esecuzione di specifiche attività entro una data, assistito da una misura coercitiva indiretta che commini una somma per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione. Quando invece l’interesse si concentra sulla risoluzione e sulla partita economica, si procede con l’azione di merito, senza escludere, in presenza di prova scritta, un decreto ingiuntivo per il recupero di acconti, penali maturate o altri crediti liquidi. In entrambi i casi, una diffida ben scritta, con il “decorso inutilmente il termine il contratto si intenderà risolto” e con un termine congruo, rende più lineare la successiva tutela.
Esempio diffida per lavori non conclusi
Modello 1 — GENERICO
Oggetto: Diffida ad adempiere per lavori non conclusi nel cantiere di [indirizzo]
Con riferimento al contratto d’appalto sottoscritto il [data] avente ad oggetto [descrizione sintetica dei lavori], preso atto che allo stato i lavori risultano sospesi o in grave ritardo rispetto al cronoprogramma [riferimento], e che persistono [difformità/vizi] già segnalati con mie precedenti comunicazioni [date], con la presente Vi diffido ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., assegnando termine finale non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della presente per riprendere, completare e consegnare l’opera a regola d’arte, previa trasmissione di un cronoprogramma aggiornato e ripristino delle non conformità indicate.
Vi avverto espressamente che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz’altro risolto ai sensi degli artt. 1454 e 1453 c.c., con esecuzione in danno e richiesta del risarcimento (maggiori costi per affidamento a terzi, ripristini, messa in sicurezza, fermo cantiere ed ogni ulteriore pregiudizio documentato). La presente costituisce messa in mora ex art. 1219 c.c., è atto recettizio ex artt. 1334–1335 c.c. e interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.. Resto in attesa di Vostro cronoprogramma entro [x] giorni e Vi invito a presenziare al sopralluogo del [data/ora] presso [indirizzo cantiere].
Distinti saluti.
[Firma]
Allegati: contratto e allegati tecnici; SAL; ordini di servizio; segnalazioni pregresse con documentazione fotografica.
Modello 2 — PRIVATO ABITAZIONE (ristrutturazione con richiami a vizi e messa in sicurezza)
Oggetto: Diffida ad adempiere e messa in mora – lavori non ultimati nell’immobile di [indirizzo]
In relazione al contratto del [data] per la ristrutturazione dell’immobile in [indirizzo], rilevo che dalla data [data] il cantiere è in stallo/gravemente in ritardo e permangono [vizi/difformità: es. intonaci, impianti, infissi] segnalati in date [elenco date essenziali]. Vi diffido ai sensi dell’art. 1454 c.c. a riprendere e completare l’opera entro e non oltre [almeno 15 giorni] dal ricevimento, con eliminazione dei vizi e consegna a regola d’arte, trasmettendo entro [x] giorni un cronoprogramma aggiornato con risorse e tempi certi.
Decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risolto ex artt. 1454 e 1453 c.c., con affidamento a terzi in esecuzione in danno e richiesta dei costi per completamento, ripristini e messa in sicurezza del sito, oltre ulteriori danni documentati. La presente integra messa in mora (art. 1219 c.c.) e atto recettizio (artt. 1334–1335 c.c.), con interruzione della prescrizione (art. 2943 c.c.). Vi invito al sopralluogo congiunto del [data/ora] per la definizione operativa.
Distinti saluti.
[Firma]
Allegati: contratto; comunicazioni anteriori; rilievi fotografici; eventuale perizia/verbale DL.
Modello 3 — CONDOMINIO (da Amministratore a Impresa: parti comuni)
Oggetto: Diffida ad adempiere per lavori condominiali non conclusi – cantiere in [indirizzo]
A seguito della delibera assembleare [n./data] e del contratto d’appalto [data] per [descrizione intervento su parti comuni], preso atto dei ritardi/sospensioni rispetto al cronoprogramma approvato e delle non conformità verbalizzate dal Direttore Lavori in date [date], Vi diffido ex art. 1454 c.c. a riprendere e ultimare i lavori entro [almeno 15 giorni] dal ricevimento, trasmettendo cronoprogramma aggiornato e piano di ripristino dei vizi già contestati.
Decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1454 e 1453 c.c. con affidamento a terzi in esecuzione in danno, escussione delle penali e delle garanzie contrattuali, e richiesta dei danni (maggiori costi, ripristini, oneri di sicurezza). La presente costituisce messa in mora (art. 1219 c.c.), è atto recettizio (artt. 1334–1335 c.c.) e interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.). Siete convocati al sopralluogo con D.L. in data [data/ora] presso [luogo].
Distinti saluti.
[Firma Amministratore]
Allegati: delibera; contratto; ordini di servizio; verbali DL; SAL; polizza fideiussoria (se esistente).
Modello 4 — B2B (committente impresa verso appaltatore/subappaltatore, con interessi di mora d.lgs. 231/2002)
Oggetto: Diffida ad adempiere e preavviso di risoluzione – lavori non ultimati su commessa [codice]
In esecuzione dell’ordine/contratto [n./data] relativo alla commessa [codice/progetto], persistono ritardi rilevanti e fermi cantiere dal [data], non giustificati da cause non imputabili. Con la presente Vi diffidiamo ad adempiere ex art. 1454 c.c., assegnando [almeno 15 giorni] dal ricevimento per completare le lavorazioni e rimuovere le difformità già contestate [date], trasmettendo cronoprogramma esecutivo entro [x] giorni.
Decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risolto ex artt. 1454 e 1453 c.c., con affidamento a terzi in esecuzione in danno e richiesta dei maggiori costi, oltre interessi moratori e costi di recupero ai sensi del d.lgs. 231/2002, nonché penali pattuite, salve riduzioni equitative. La presente vale quale messa in mora (art. 1219 c.c.), è atto recettizio (artt. 1334–1335 c.c.) e interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.). Resta salva l’eccezione di inadempimento per sospensione dei pagamenti su SAL futuri sino a regolare adempimento.
Cordiali saluti.
[Firma del legale rappresentante]
Allegati: contratto/ordine; contestazioni pregresse; SAL; richieste di variante; documentazione fotografica.
Modello 5 — TERMINE ESSENZIALE (evento/data improrogabile già scaduta)
Oggetto: Diffida e risoluzione per inutile decorso di termine essenziale – lavori in [indirizzo]
Per il contratto del [data] avente ad oggetto [opera], era stato convenuto come termine essenziale per l’ultimazione il [data], reso noto fin dall’origine per [evento/apertura/obbligo]. Alla data odierna il termine è inutilmente decorso. Con la presente Vi dichiaro la risoluzione del contratto per effetto dell’art. 1457 c.c. e, ove occorresse, ex art. 1453 c.c.; Vi intimo di liberare l’area e restituire quanto percepito a titolo di acconti entro [x] giorni, con messa in sicurezza del cantiere e consegna di tutta la documentazione tecnica. Vi metto in mora per il risarcimento dei danni (differenziale per affidamento a terzi, ripristini, perdita di utilità legata all’evento, ulteriori voci documentate).
La presente è atto recettizio ex artt. 1334–1335 c.c. e interrompe la prescrizione ex art. 2943 c.c.. In difetto, verranno intraprese azioni d’urgenza ex art. 700 c.p.c. con eventuale coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., nonché le azioni di merito per ogni recupero.
Distinti saluti.
[Firma]
Allegati: contratto; prove della pattuizione del termine essenziale; acconti versati; rilievi sullo stato dei luoghi.
Modello diffida per lavori non conclusi da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile diffida per lavori non conclusi in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.