In questa pagina è disponibile un modello intervento coatto su istanza di parte da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti Normativi
Con “intervento coatto su istanza di parte” si indica la chiamata in causa di un terzo promossa da una delle parti, distinta dall’intervento ordinato dal giudice. Il fondamento è l’art. 106 c.p.c., che riconosce a ciascuna parte il potere di chiamare nel processo un terzo al quale la causa è comune o dal quale pretenda di essere garantita; la disciplina operativa è nell’art. 269 c.p.c., che regola tempi, forma e scansione dell’udienza destinata alla comparizione del terzo. È diverso l’intervento “iussu iudicis” ex art. 107 c.p.c., che il giudice può disporre quando reputi opportuno che il processo si svolga anche nei confronti di un terzo, per prevenire giudicati disarmonici; qui, invece, l’iniziativa resta alla parte.
Nel rito ordinario la traiettoria più frequente è quella del convenuto che intende chiamare un terzo. La legge pretende una dichiarazione tempestiva in comparsa di risposta: a pena di decadenza, il convenuto deve manifestare l’intento di chiamare il terzo e, nello stesso atto, chiedere lo spostamento della prima udienza per consentire la citazione nel rispetto dei termini a comparire. Il giudice istruttore provvede con decreto entro il termine delle verifiche preliminari e fissa la nuova udienza; la citazione al terzo è poi notificata a cura del convenuto, osservando i termini dell’art. 163-bis, e la parte che chiama deve depositare la citazione notificata nei termini dell’art. 165. Il terzo, a sua volta, si costituisce seguendo la regola generale dell’art. 166.
La chiamata può provenire anche dall’attore, ma, quando l’interesse a coinvolgere il terzo matura dopo le difese del convenuto, la legge impone un canale preciso: l’attore deve chiedere l’autorizzazione nella prima memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 1; se l’autorizzazione è concessa, il giudice fissa una nuova udienza, la citazione viene notificata al terzo nel termine perentorio stabilito dal giudice e, in questo scenario, la norma chiarisce che restano ferme per le parti le preclusioni già maturate, mentre i termini delle memorie integrative decorrono nuovamente rispetto alla nuova udienza fissata.
I termini a comparire e di costituzione seguono le cadenze del rito ordinario riformato: l’atto di citazione del terzo deve rispettare i 120 giorni liberi tra notifica e udienza di cui all’art. 163-bis; il terzo che riceve la citazione si costituisce depositando la propria comparsa nei termini dell’art. 166, oggi pari ad almeno settanta giorni prima dell’udienza indicata. Si tratta di termini perentori che vanno computati in coerenza con il nuovo assetto della fase introduttiva.
L’ingresso del terzo produce l’allargamento soggettivo del contraddittorio e lo rende parte a tutti gli effetti, con la possibilità di svolgere difese e domande coerenti con l’oggetto del giudizio e con lo stato delle preclusioni al momento della sua comparsa. La legge, nel caso di chiamata successiva autorizzata su istanza dell’attore, cristallizza espressamente la conservazione delle preclusioni già maturate e la “ripartenza” dei termini di 171-ter solo rispetto alla nuova udienza; ciò conferma che l’intervento coatto non riapre ciò che per le parti originarie è ormai precluso, pur assicurando al terzo il tempo legale per costituirsi e difendersi. Questo equilibrio emerge dalla lettera dell’art. 269, coordinato con gli artt. 171-bis e 171-ter.
Resta, sullo sfondo, la differenza funzionale con l’intervento per ordine del giudice: l’art. 107 consente al giudice di estendere il contraddittorio al terzo quando la causa gli è comune, in chiave di economia processuale e coerenza del giudicato; l’intervento coatto su istanza di parte, invece, presuppone l’iniziativa di attore o convenuto e si realizza con una formale citazione del terzo, nel rispetto delle cadenze ora descritte. In entrambi i casi, l’effetto è la partecipazione necessaria del terzo al processo in corso, ma la fonte del potere e la procedura che conduce alla sua presenza in giudizio non coincidono.
Brocardi
Esempio intervento coatto su istanza di parte
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per intervento coatto su istanza di parte.
COMPARSA DI RISPOSTA
nella causa portante il n. …. R.G.
Nell’interesse di:
Sig. …., codice fiscale n. …., nato a …., residente in …., via …., n. …., elettivamente domiciliato
in …., via …., n. …., presso lo studio dell’Avv. …., codice fiscale n. …., P.E.C. (indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato al proprio Ordine) ……..it, fax n. …., che lo rappresenta e
difende in virtù di procura stesa in calce/a margine al presente atto
TERZO CHIAMATO
CONTRO
…., rappresentato e difeso dall’avv.
ATTORE
CONTRO
…., rappresentato e difeso dall’avv.
CONVENUTO
FATTO
Con atto di citazione notificato in data …. il Sig. ….ha convenuto in giudizio la Soc. …. per
sentirla condannare alla restituzione del …. di sua proprietà costituito in pegno in data …. a
garanzia di un mutuo concesso all’esponente dalla predetta società.
All’udienza del …., il Giudice Istruttore, regolarmente costituito il contraddittorio, ritenendo
opportuno che il processo si svolgesse anche nei confronti dell’odierno esponente, ne ha ordinato
l’intervento per l’udienza del ….
L’attore, in esecuzione dell’ordine impartito dal Giudice, con atto notificato in data …. ha
regolarmente citato l’esponente per la predetta udienza.
DIRITTO
La società convenuta rifiuta di restituire il pegno adducendo che il suo credito non è stato
interamente soddisfatto ed è ancora creditore della somma di € …. per ….
Tale affermazione, però, non corrisponde al vero. Come risulta, infatti, dalle ricevute che si allegano, il mutuo è stato interamente estinto in data …., avendo il
deducente pagato il capitale
e gli interessi e rimborsate le spese relative sia al debito che al pegno.
P.Q.M.
Il Sig. …. chiede che il …. di …. Voglia dichiarare interamente estinto il mutuo e, per l’effetto
accogliere la domanda attrice e condannare la società …. convenuta al pagamento di tutte le
spese del presente giudizio.
Deposita in Cancelleria n. …. ricevute di pagamento.
…. lì ….
(Avv. ….
Modello intervento coatto su istanza di parte da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile intervento coatto su istanza di parte in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.