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Istanza per la sospensione della vendita nella procedura esecutiva immobiliare – Modello

In questa pagina è disponibile un modello istanza per la sospensione della vendita nella procedura esecutiva immobiliare da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti Normativi
  • Esempio istanza per la sospensione della vendita nella procedura esecutiva immobiliare
  • Modello istanza per la sospensione della vendita nella procedura esecutiva immobiliare

Riferimenti Normativi

Nell’espropriazione immobiliare l’istanza di sospensione della vendita ex art. 586, comma 1, c.p.c. serve a sollecitare il potere del giudice dell’esecuzione di fermare, in via eccezionale, il trasferimento del bene dopo l’aggiudicazione ma prima del decreto di trasferimento, quando il prezzo conseguito risulti notevolmente inferiore a quello “giusto”. Il testo vigente della norma è chiaro: avvenuto il versamento del prezzo e verificato l’adempimento degli obblighi dell’aggiudicatario, il giudice può sospendere la vendita per prezzo notevolmente inferiore al giusto, altrimenti pronuncia il decreto e ordina le cancellazioni. Non è dunque un rimedio generico, ma un potere tipico e temporalmente collocato tra pagamento e decreto.

L’istanza non attribuisce un diritto alla sospensione: è una sollecitazione a un potere officioso del giudice che decide in base al fascicolo della procedura e alle circostanze sopravvenute. La finestra utile si chiude con il decreto di trasferimento; finché quel decreto non è emesso, il giudice può soprassedere anche se l’aggiudicatario ha già pagato il prezzo, ove ritenga sussistente l’ipotesi tipizzata dall’art. 586. La prassi e la giurisprudenza confermano che il diniego o l’omesso esercizio del potere si “consolidano” poi nel decreto, rispetto al quale operano i rimedi propri delle opposizioni agli atti.

Il centro applicativo sta nel significato di prezzo giusto. La Cassazione ha precisato che non coincide con il valore di mercato astratto: è il prezzo che la vendita coattiva correttamente svolta, secondo le regole del codice e dell’ordinanza di vendita, è idonea a generare in assenza di interferenze o vizi; perciò non bastano la crisi del mercato, plurimi ribassi del prezzo base o un’aggiudicazione sensibilmente inferiore alla stima per fondare la sospensione.

Nel tracciare i confini del potere, la giurisprudenza di legittimità ha ancorato l’intervento del giudice a evenienze specifiche emerse dopo l’aggiudicazione: fatti sopravvenuti che alterino radicalmente il quadro del valore, condotte illecite o interferenze criminali che abbiano inquinato la vendita, vizi dolosi della stima scoperti solo dopo, oppure elementi rilevanti conosciuti prima dell’asta da una sola parte e poi condivisi dalle altre in modo da giustificare l’uso del potere. È questa la lettura, ormai stabile, dell’art. 586, che consente la sospensione solo a fronte di concrete ragioni di ingiustizia del prezzo, non per riesaminare ex post scelte o oscillazioni fisiologiche del mercato.

La legittimazione a sollecitare il potere spetta ai soggetti del processo esecutivo e allo stesso aggiudicatario, ma la richiesta deve essere tempestiva e fondata su circostanze non altrimenti deducibili prima; la tardività o l’affidamento ingenerato dall’aggiudicazione ostano al provvedimento. Non è inoltre ammissibile che il debitore il quale abbia illecitamente interferito nelle operazioni di vendita invochi la sospensione per trarne vantaggio: la Cassazione ha escluso in casi simili una legittimazione utile, proprio per la natura correttiva e garantistica, non dilatoria, del potere di cui all’art. 586.

Se il giudice ritiene sussistenti i presupposti, non emette il decreto di trasferimento, sospende la vendita e, di regola, dispone un nuovo esperimento, con eventuale aggiornamento della stima o delle condizioni per assicurare il conseguimento di un prezzo corretto; gli importi versati dall’aggiudicatario sono restituiti e la procedura riprende dal nuovo calendario. Questo esito, tradizionale nella prassi applicativa, discende direttamente dall’alternativa posta dal primo comma dell’art. 586 tra sospensione e trasferimento.

Se invece la sospensione è negata e il decreto è pronunciato, il controllo sulla legittimità della scelta passa nel circuito dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi nel termine breve decorrente dalla conoscenza legale del decreto o dell’atto che lo presuppone: in questa sede si possono far valere i vizi propri della sequenza che ha condotto al trasferimento, compreso l’ingiustificato mancato esercizio del potere ex art. 586. È escluso, per contro, il ricorso diretto per cassazione avverso il solo diniego di sospensione, perché l’atto rilevante è il decreto e il rimedio è quello tipico dell’opposizione.

Sul piano operativo, una istanza persuasiva espone con precisione i fatti sopravvenuti o le irregolarità che rendono “ingiusto” il prezzo di aggiudicazione alla luce delle regole della vendita esecutiva, allega la documentazione che prova la novità o la non conoscibilità delle circostanze addotte, chiede di non emettere il decreto e di fissare un nuovo esperimento con gli aggiustamenti necessari. È opportuno depositarla senza indugio, rivolgendola al giudice dell’esecuzione anche quando la vendita si sia svolta dinanzi al professionista delegato, perché il potere di sospensione appartiene sempre al giudice. In questo modo l’istanza si muove entro il perimetro tracciato dall’art. 586 c.p.c., valorizzando l’interesse pubblicistico a una liquidazione corretta e l’affidamento dell’aggiudicatario quando il prezzo si sia formato senza vizi.

Esempio istanza per la sospensione della vendita nella procedura esecutiva immobiliare

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per istanza per la sospensione della vendita nella procedura esecutiva immobiliare.

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA VENDITA EX ART. 586, COMMA 1, C.P.C.

Nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. / R.G.E., promossa da
Sig. ______, nato a ______ il ______, C.F. __________, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. __________ (C.F. __________), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
– creditore procedente –
contro
Sig. ______, nato a ______ il ______, C.F. __________, residente in ______, via ______ n. ___,
– debitore esecutato –

Premesso che l’istante è creditore procedente nella procedura suindicata; che all’esito della vendita del __________ il Sig. __________ si è aggiudicato l’immobile pignorato al prezzo di € ______; che l’aggiudicatario ha versato il prezzo nei termini indicati e ha assolto agli obblighi di cui all’art. 585, comma 4, c.p.c. come da documentazione di causa; che sono emerse circostanze sopravvenute e non conoscibili prima dell’aggiudicazione, specificamente descritte e documentate negli allegati, le quali hanno inciso sulla corretta formazione del prezzo rendendolo notevolmente inferiore a quello giusto ai sensi dell’art. 586 c.p.c.;

chiede che l’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 586, comma 1, c.p.c., voglia sospendere la vendita e soprassedere all’emanazione del decreto di trasferimento, disponendo, se ritenuto opportuno, la comparizione delle parti e i conseguenti provvedimenti per la rinnovazione della vendita.

Luogo, data
Avv. __________

Modello istanza per la sospensione della vendita nella procedura esecutiva immobiliare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza per la sospensione della vendita nella procedura esecutiva immobiliare in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

Icona
Fac simile istanza per la sospensione della vendita nella procedura esecutiva immobiliare
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