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Istanza per l’assegnazione di bene immobile pignorato – Modello

In questa pagina è disponibile un modello istanza per l’assegnazione di bene immobile pignorato da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti Normativi
  • Esempio istanza per l’assegnazione di bene immobile pignorato
  • Modello istanza per l’assegnazione di bene immobile pignorato da scaricare

Riferimenti Normativi

L’istanza di assegnazione di un bene immobile pignorato funziona solo se viene presentata nel momento giusto, con il contenuto minimo richiesto e nel rispetto delle soglie economiche fissate dal codice. Il perno normativo è un trittico: l’articolo 588 c.p.c. stabilisce che l’istanza va depositata entro i dieci giorni che precedono la data dell’udienza fissata per la vendita, “per sé o a favore di un terzo”, e vale per il caso in cui la vendita non abbia luogo; l’articolo 589 c.p.c. definisce che cosa deve contenere; l’articolo 590 c.p.c. disciplina il provvedimento con cui il giudice decide sull’assegnazione. Il termine dei dieci giorni serve a far sì che, se all’udienza la vendita non va a buon fine, il giudice dell’esecuzione possa provvedere subito sull’istanza già agli atti.

Quanto al contenuto, la domanda di assegnazione deve indicare un’offerta pari almeno al maggiore tra il “valore minimo” di cui all’articolo 506 c.p.c. (spese di esecuzione più i crediti di grado anteriore rispetto all’offerente) e il prezzo base fissato per l’esperimento di vendita cui l’istanza si riferisce. È una doppia soglia non eludibile: se, ad esempio, il prezzo base è inferiore ma i crediti di grado anteriore e le spese superano quella misura, l’offerta deve adeguarsi al livello più alto.
Esiste una facilitazione quando non vi siano creditori da avvisare ai sensi dell’articolo 498 c.p.c. e non siano intervenuti altri creditori oltre al procedente: in questo caso l’articolo 589, comma 2, consente al creditore istante di offrire il pagamento della sola differenza tra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre alle spese, evitando un esborso anticipato che gli verrebbe comunque restituito in sede di riparto. È la soluzione pensata per incoraggiare l’assegnazione quando non si prospetta un concorso sul ricavato.

L’istituto resta alternativo, non sostitutivo, alla vendita: il giudice può disporre l’assegnazione soltanto “se la vendita non ha luogo” per mancanza di offerte valide; se invece sono pervenute offerte almeno pari al prezzo base dell’esperimento, la strada è quella dell’aggiudicazione. La decisione è adottata con ordinanza, ed è impugnabile nei limiti dell’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. quando si contestino vizi propri del provvedimento o degli atti che lo precedono.

Sul versante soggettivo, il creditore pignorante è legittimato a chiedere l’assegnazione; se vi sono altri creditori intervenuti, la domanda può essere proposta “a vantaggio di uno solo o di più” creditori, ma occorre l’accordo di tutti, come indica l’articolo 505 c.p.c. In mancanza di accordo, l’assegnazione “collettiva” non è praticabile e l’istanza deve rispettare le regole ordinarie sul prezzo e sulle prelazioni.
L’assegnazione a favore di terzo è stata espressamente ammessa dalla riforma del 2016: l’articolo 590-bis c.p.c. consente che il creditore istante indichi un soggetto diverso da sé come destinatario del trasferimento; dopo che il giudice ha disposto l’assegnazione, il creditore deve depositare in cancelleria, entro cinque giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, il nome del terzo e la sua dichiarazione di volerne profittare, altrimenti il trasferimento avviene a favore del creditore stesso. Questa opzione è usata soprattutto dagli istituti che intendono trasferire il bene a veicoli del gruppo.

In concreto, la domanda efficace identifica con precisione la procedura (R.G.E., parti, immobile), richiama l’ordinanza di vendita per individuare l’esperimento cui si riferisce, espone l’interesse all’assegnazione “per il caso in cui la vendita non abbia luogo” e formula l’offerta nel rispetto della doppia soglia legale. Se nel frattempo il giudice fissa un successivo esperimento con un diverso prezzo base, è prudente aggiornare l’istanza o presentarne una nuova riferita a quel tentativo, perché l’articolo 589 lega l’offerta al prezzo base “dell’esperimento di vendita per cui è presentata”.

All’udienza il giudice valuta le istanze depositate e, in assenza di offerte valide per la vendita, provvede con ordinanza di assegnazione fissando il termine per il versamento del prezzo o del conguaglio; se più istanze sono in concorso, la prassi seleziona quella economicamente più conveniente per la massa, proprio perché l’assegnazione si sostituisce alla vendita come mezzo di liquidazione. Una volta versato quanto dovuto, segue il decreto di trasferimento con gli effetti purgativi tipici, identici a quelli della vendita forzata. Se nessuna domanda di assegnazione è stata utilmente proposta, o se il giudice ritiene di non accoglierla, la procedura prosegue con le vie alternative previste dall’articolo 591 c.p.c., vale a dire l’amministrazione giudiziaria del bene o la fissazione di un nuovo esperimento di vendita; si tratta di scelte rimesse alla valutazione di efficienza della liquidazione nel caso concreto.

Esempio istanza per l’assegnazione di bene immobile pignorato

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per istanza per l’assegnazione di bene immobile pignorato.

ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI BENE IMMOBILE PIGNORATO

Nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. …. R.ES. promossa da:
Sig. …., nato a …. il …., domiciliato presso lo studio dell’Avv. …., Codice Fiscale …., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce/a margine di ….;
– creditore procedente
CONTRO
Sig. …., nato a …. il …., Codice Fiscale …., residente in …. via …. n. ….,
– debitore esecutato
* * *
PREMESSO CHE
– l’istante è creditore procedente nella suindicata procedura esecutiva, instaurata nei confronti del Sig. …. per la somma di € …., in forza di …., nella quale è stato pignorato il seguente bene immobile ….;
– in data …. Il Giudice Dott. …. con provvedimento del …. disponeva l’amministrazione giudiziaria dell’immobile pignorato, nonostante l’istante avesse chiesto
l’assegnazione del bene, offrendo il pagamento della somma di € ….;
– l’amministrazione giudiziaria non ha dato risultati in quanto ….;
– si rende pertanto, necessario, previa la cessazione dell’amministrazione giudiziaria, disporre l’assegnazione del bene o, in mancanza, procedere a un nuovo incanto;
Tutto ciò premesso, il Sig. …., come sopra rappresentato e difeso,
INSTA
affinché l’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione Voglia, previa fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti e liquidazione delle spese, disporre l’assegnazione in favore dell’istante dell’immobile pignorato e, in subordine, provvedere alla fissazione di un nuovo incanto.
Luogo, data.
(Avv. ….

Modello istanza per l’assegnazione di bene immobile pignorato da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile istanza per l’assegnazione di bene immobile pignorato in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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Fac simile istanza per l'assegnazione di bene immobile pignorato
1 file(s)
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