In questa pagina è disponibile un modello opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c. da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti normativi
In base a quanto stabilito dall’Art. 619 C.p.c., Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’articolo 616 tenuto conto della competenza per valore.
Esempio opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c.
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c..
Ricorso in opposizione di terzo (ex art. 619 c.p.c.)
TRIBUNALE CIVILE DI __________
Sez. immobiliare, Esecuzione n. __/__
G.E. Dott. ___ – Udienza __/__/__
PER Il Sig_____________, in proprio nonché nella sua qualità di erede del__________, C.F. n. ____________, residente in Via ________________ n., comune di__________, e la Sig.ra__________ C.F. n. _____________ residente in Via ________________, elettivamente domiciliati in __________, Via__________________ n_______________, presso lo studio legale dell’Avv. _______________, che li rappresenta e difende come da procura al margine del presente atto
CONTRO
Banca ____________
(creditore procedente)
Credito ____________
(creditore intervenuto)
Sig. ______ e Sig.__________
(debitori esecutati)
PREMESSO
In fatto
1) I ricorrenti sono venuti a conoscenza che in data___________alle ore __________dinanzi al Notaio delegato ______________è stata disposta la vendita all’asta del lotto 1, Via_____________, appartamento sito al primo piano distinto con n. int. 5, composto da due ____________distinto in catasto al ______________fg. part. classe., consistenza 4 vani; e del lotto 2, via __________, .appartamento sito al primo piano distinto con n. int. , composto _________________, della superficie di _____________, distinto in catasto al fg. ___________part., immobili relativi al procedimento esecutivo immobiliare n. ____/___ instaurato nei confronti dei debitori Sigg. ____________________.
2) Questi immobili pignorati ai Sigg. ___________ appartengono, in realtà, al Sig.________________ per effetto di acquisto a titolo originario per usucapione ventennale.
3) Infatti, i genitori del Sig. _____________________: il Sig. ______________, [deceduto il __________] (doc.5), e la Sig.ra __________. hanno il possesso degli immobili su indicati dal ______________, data in cui hanno stipulato con i Sig. ____________ una scrittura privata così detta “promessa di vendita” con sottoscrizioni di ___________ (doc.1).
4) Gli effetti e la causa negoziale di questo contratto di vendita si sono realizzati in quanto:
-in primo luogo, il prezzo convenuto di __________ stato interamente corrisposto e precisamente: a) euro ________________come risulta dall’atto di quietanza del 14.09.1983 con sottoscrizioni di ________________(doc.2) e b) il saldo di euro_________ per avvenuto accollo del residuo mutuo della ___________concesso alla società costruttrice ____________interamente pagato (doc.3: n. 27 deleghe di pagamento di accollo di mutuo con in calce relative fotocopie degli assegni .);
– in secondo luogo, il possesso degli immobili è stato trasferito ai Sig. e Sig.ra ____________ in data ___________, per effetto del pagamento della somma di euro ___________(art. 5 contratto “[…]il godimento, per tutti i conseguenti effetti utili ed onerosi, decorrerà dal giorno del pagamento del prezzo convenuto in contanti […]”);
5) In forza di questo contratto il Sig. __________ e la Sig.ra_______________, con animus rem sibi habendi, hanno sempre pagato gli oneri condominiali e stipulato contratti di fornitura ( doc. 6: n. 5 ricevute di pagamento dal _____ al ________ effettuate ___________ nella qualità di condomino per “Lavori di manutenzione dell’edificio condominiale (deliberate assembleare del _______)” per appartamenti intt. _____; doc.10 : n. ___ fatture di acquisto con bolle.
In diritto
Avverso detto pignoramento ____________come sopra rappresentati e difesi, propongono opposizione ex. art. 619 c.p.c. per i seguenti motivi:
I) acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale
La scrittura privata del ____________, è un così detto preliminare improprio vale a dire una vendita definitiva ad effetti obbligatori con la quale le parti, a fronte del pagamento integrale del prezzo (Euro_________) e del trasferimento del possesso dall’altro (godimento dell’immobile art.5 contratto) si erano impegnati a riprodurre tale negozio di compravendita in una forma determinata (art. 3 lett. a del contratto: atto pubblico entro il 13.12.1984 senza prevedere alcuna decadenza o clausola penale).
In sostanza, la volontà dei contraenti era rivolta direttamente al trasferimento della proprietà, perché le parti vollero, già, tutti gli effetti sostanziali del contratto definitivo: da un lato il pagamento del prezzo al venditore e dall’altro l’acquisto della piena disponibilità del bene per l’acquirente, garantito, altresì, dall’evizione (art. 6 contratto).
In tal caso, è chiaro che non siamo di fronte ad un pactum de contraendo, bensì di fronte ad un normale contratto di vendita definitivo, che produce tutti i suoi effetti (trasferimento della proprietà e obbligo di pagare il prezzo), mentre l’obbligo di porre in essere il corrispondente atto pubblico riguarda solo un problema di forma necessaria per la trascrizione.
Tale prassi è molto frequente, soprattutto nei piccoli centri abitativi come nel caso di specie è avvenuto nel Comune di ___________________.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che, quando il contratto preliminare, pur avendo effetti obbligatori, tende però a realizzare il trasferimento della proprietà, anticipando sostanzialmente gli effetti traslativi dell’atto pubblico, allora il trasferimento del godimento del bene rappresenta il trasferimento del possesso del bene, possesso idoneo a configurare l’acquisto per usucapione (Cass. n. 11415 del 2003 e Cass. n. 7690/93).
Tale principio enunciato dalla Suprema Corte si può applicare alla fattispecie in esame, dove i coniugi _____________, avendo corrisposto l’intero prezzo di vendita si sono comportati con animus rem sibi habendi, ed altresì, essendo nel godimento pieno ed esclusivo degli immobili, così detto corpus, hanno concesso l’utilizzo dei suddetti appartamenti al figlio ________ dal giorno del suo matrimonio.
A seguito del decesso del Sig. ________, avvenuto in data 1.01.2002 (doc. 5), gli eredi ________________, hanno aggiunto al possesso del de cuis il loro possesso per effetto dell’art. 1146 c.c., ai sensi del quale il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione, divenendo in tal modo proprietari a titolo originario per usucapione ventennale a norma dell’art. 1158 c.c., essendo decorsi oltre venti anni da quando sono entrati nel possesso dei suddetti immobili.
Infatti, il Sig. __________e la Sig.ra _______________erano entrati in possesso dei due appartamenti, oggetto del pignoramento, in data ____________ed il Sig________________, per effetto del decesso del padre e dell’acquisto della qualità di erede, al suo possesso ha aggiunto quello del padre per effetto della disposizione di cui all’art. 1146 c.c.
Si precisa, inoltre, che a norma dell’art. 1362 c.c., comma 2, in materia di interpretazione del contratto, per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto stesso. Orbene, se un venditore riceve l’intero pagamento del prezzo e l’acquirente il godimento del bene, è chiara la volontà delle parti di trasferire la proprietà, tanto è vero che i Sigg. ___________(debitori esecutati) non hanno mai compiuto alcun atto diretto a recuperare il possesso degli immobili.
Posto che il possesso per venti anni deve essere continuo, non interrotto e pacifico, nel nostro caso, troviamo tutti i requisiti richiesti per la validità dell’usucapione ordinaria.
In virtù del contratto del _____________il Sig. _______________ha posseduto uti dominus gli appartamenti de quo (int. 5 e 6) ed i due originari proprietari Sig. _________ e Sig.ra __________non hanno mai compiuto alcun atto diretto a recuperare il possesso degli immobili e quindi tale possesso non è mai stato interrotto; né può riconoscersi effetto interruttivo al processo di esecuzione in atto promosso dai creditori nei confronti dei coniugi ___________.(debitori esecutati), in quanto per interrompere il decorso del termine utile per l’usucapione sono utili solamente gli atti compiuti “dal proprietario” diretti al recupero del possesso (Cass. civ., sez. II, 14.11.2000, n. 14733; Cass. civ., n. 1530 del 2000; Cass. civ., n. 443 del 1985).
Peraltro, il conflitto tra l’acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore dell’usucapiente, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l’usucapione e dall’anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell’acquisto a titolo derivativo, perché il principio di continuità delle trascrizioni, dettato dall’art. 2644, c.c., con riferimento agli atti indicati nell’art. 2643 stesso codice, non risolve il conflitto tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo, ma unicamente quello tra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (cfr.: Cass. civ., sez. II, 03-02-2005, n. 2161; Cass. civ., sez. II, sent. 6 dicembre 15503; Cass. civ., sez. II, sent. 28 gennaio 1985, n. 443).
Tale principio trova applicazione anche in relazione all’acquisto di un bene per aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, pertanto, il decreto di aggiudicazione emesso in sede di pignoramento immobiliare non ha effetto nei confronti dell’acquirente a titolo originario per usucapione (Cass. civ., n. 14733 del 2000; Cass. civ., n. 443 del 1985; Cass. civ., n. 3508 del 1980; Cass. civ., n. 4331 del 1977).
II) risarcimento danni patrimoniali e morali
Gli attuali debitori pignorati all’art. 6 della scrittura privata del ____________ avevano garantito gli acquirenti sia dall’evizione che la libertà degli stessi da pesi, vincoli, trascrizioni ed ipoteche e con espresso riferimento alle ipoteche e alle trascrizioni esistenti si erano impegnati a cancellarle.
I Sigg. ___________, non solo non hanno mai cancellato tali ipoteche ma hanno, altresì, chiesto altri mutui alle banche (attuali creditori pignoranti) dando in garanzia tali immobili.
Ne consegue una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti dei ricorrenti i quali subiscono gravi danni non solo patrimoniali, ma anche morali derivanti dall’esistenza del pignoramento, danni che verranno quantificati in corso di causa.
Modello opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c. da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c. in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.