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Opposizione Di Terzo All’esecuzione Immobiliare Ex Art. 619 C.p.c. – Modello

In questa pagina è disponibile un modello opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c. da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti normativi
  • Esempio opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c.
  • Modello opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c. da scaricare

Riferimenti normativi

L’opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare trova la sua fonte nell’articolo 619 del codice di procedura civile, norma che consente a chi, pur essendo estraneo al rapporto obbligatorio fra creditore e debitore, ritenga di vantare un diritto di proprietà o un altro diritto reale su un bene sottoposto a pignoramento, di chiederne la sottrazione alla procedura esecutiva. A differenza dell’opposizione del debitore che mira a contestare l’infondatezza del credito, l’opposizione di terzo persegue esclusivamente lo scioglimento del vincolo esecutivo sul bene in virtù di un titolo anteriore o incompatibile con il pignoramento.

Per essere tempestiva ed efficace, l’opposizione di terzo deve essere proposta mediante ricorso al giudice dell’esecuzione prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato. Questo termine, desumibile letteralmente dall’art. 619, primo comma, è stato tuttavia ampliato dalla Suprema Corte che ha fissato il termine ultimo nella data di emissione del decreto di trasferimento: in altri termini, il terzo può opporsi non solo prima della vendita o dell’assegnazione, ma fino al momento in cui il trasferimento formale di proprietà venga sancito dal giudice, giacché solo a partire da quel provvedimento si perfeziona l’intero iter espropriativo.

Il ricorso di opposizione va depositato in cancelleria e notificato al creditore procedente, al debitore e all’eventuale custode, senza indugio ulteriori. Il giudice dell’esecuzione, con decreto motivato, fissa un’udienza nella quale convoca opponente e creditore. Nella prima parte dell’udienza il giudice verifica l’anteriorità o la superiorità del diritto vantato dal terzo, acquisendo in contraddittorio ogni documento (atto di acquisto, trascrizioni, registri, visure catastali) che ne comprovi la titolarità. Qualora il procedimento sia ancora nella fase predispositiva, ovvero non sia stata disposta la vendita o l’assegnazione, il decreto di fissazione delimita il termine perentorio entro il quale effettuare la notificazione e dispone, se necessario, cautele o sospensioni per impedire che il bene cambi di mano prima della decisione sulla opposizione.

All’udienza, se creditore e opponente raggiungono un accordo sulla sorte del bene, il giudice lo omologa con ordinanza, prevedendo anche le misure necessarie alla prosecuzione o all’estinzione del processo esecutivo e statuendo sulle spese. In mancanza di accordo, il giudice decide ai sensi dell’articolo 616 c.p.c., pronunciando o sul proscioglimento del bene dal vincolo esecutivo, con conseguente restituzione al terzo, o sul rigetto dell’opposizione, con libero prosieguo dell’esecuzione. Se il ricorso è presentato successivamente alla vendita, l’articolo 620 c.p.c. riconosce al terzo il diritto di far valere il suo titolo solo sulla somma ricavata, sempre entro il termine di efficacia del decreto di trasferimento, lasciando al creditore esecutante l’obbligo di conservare le somme per l`eventuale soddisfacimento della pretesa del terzo. In ogni caso, l’opposizione tardiva non può più sottrarre il bene già alienato, ma solo incidere sul riparto del prezzo.

La decisione del giudice di concedere l’opposizione mette fine alla fase sommaria dell’espropriazione, riconsegnando al processo esecutivo la necessità di rispettare i diritti reali anteriori. In questo senso, l’istituto tutela quel terzo che, pur non avendo alcun rapporto obbligatorio con il debitore, vede vanificata la propria titolarità reale da un pignoramento che la legge non avrebbe dovuto estendere sul suo bene.

Esempio opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c.

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c..

RICORSO
EX ART. 58, d.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602
E ART. 32, D.LGS. 150/2011
per …………….., nato il ………………….. a ………………….. residente in …………………… via …………………… n. …………. cod. fisc. ………………….. difeso dell’avv. ………………….. cod. fisc. ………… per procura a margine (in calce) del presente atto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in ………………… via ………………….., n. …………………. terzo

CONTRO
l’Agente della riscossione della s.p.a. ………….. con sede in …………., via ………………….. n. ……….

CONTRO
l’Ufficio tributario di ………………

NEI CONFRONTI
del sig. ………………….., residente in ………………….. via ………………….. n. ……… domiciliato in ………………….. via ………………….. n. …….., debitore esecutato.

Oggetto: opposizione di terzo a pignoramento eseguito in data ……… contro il sig. …….. a norma dell’art. 58 del d.P.R. 602/1973.

ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con atto esecutivo in epigrafe indicato sono stati pignorati i seguenti beni: …………………………………………………….
È stata fissato il primo incanto della vendita per il giorno …. …………… alle ore ……………. di cui l’istante ora è venuto a conoscenza.

ELEMENTI DI DIRITTO
A norma dell’art. 58 del d.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e dell’art. 619 c.p.c. l’istante propone opposizione per i seguenti

MOTIVI:
1) i beni predetti sono di esclusiva proprietà del terzo sig. ………., parente del debitore esecutato, come da atto pubblico (o: scrittura privata autenticata) che si produce;
2) l’esecuzione è stata eseguita nella casa di abitazione del ricorrente, il cui debitore è un semplice ospite.
Tanto premesso il sottoscritto avvocato a norma dell’art. 624 c.p.c.

CHIEDE
a norma dell’art. 619 c.p.c. che sia sospesa la riscossione coattiva e sia rimesso il procedimento dinanzi al tribunale per il giudizio di merito e per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:
A) dichiarare nullo l’atto di pignoramento;
B) ordinare all’Agenzia delle entrate lo sgravio dai ruoli;
C) condannare la s.p.a. concessionaria al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa.
Si producono i seguenti documenti: ………………………………………….

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.P.R. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è di euro 146.
Indirizzo di pec comunicato al proprio ordine professionale: …..
Numero di fax: ………………..

(luogo e data)
Avv. ………………………….

Modello opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c. da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c. in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare

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