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Ordinanza ex art. 375 comma 1 n. 1 c.p.c. – Modello

In questa pagina è disponibile un modello ordinanza ex art. 375 comma 1 n. 1 c.p.c. da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti normativi
  • Esempio ordinanza ex art. 375 comma 1 n. 1 c.p.c.
  • Modello ordinanza ex art. 375 comma 1 n. 1 c.p.c. da scaricare

Riferimenti normativi

L’ordinanza ex art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c. è il provvedimento con cui la Corte di cassazione, riunita in camera di consiglio, chiude il giudizio dichiarando l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. È una delle ipotesi in cui la Corte decide con ordinanza e non con sentenza: la scelta è normativamente tipizzata e rientra nel modello camerale introdotto e poi assestato dalla riforma Cartabia. Il dato testuale è chiaro: la Corte pronuncia con ordinanza quando riconosce di dover dichiarare l’inammissibilità, “anche per mancanza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c.”; la stessa norma, nella versione vigente, colloca l’udienza pubblica come evenienza residuale, riservata alle questioni di particolare rilevanza e ai casi di revocazione “CEDU” ex art. 391-quater.

Per capire quando si arriva a quell’esito occorre ricordare che “inammissibile” in Cassazione significa che il ricorso non supera le condizioni di accesso alla cognizione di legittimità. Le cause tipiche affiorano dal sistema: difetto della procura speciale o di sottoscrizione del difensore cassazionista, inosservanza dei requisiti formali e contenutistici dell’art. 366, errata o tardiva notificazione dell’impugnazione, omesso o tardivo deposito ex art. 369, oltre alle ipotesi codificate dall’art. 360-bis, che rende inammissibile il ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutarla, o quando è manifestamente infondata la censura sui principi del giusto processo. La struttura della declaratoria di cui al n. 1 dell’art. 375 copre quindi tanto i vizi “di rito” quanto l’inammissibilità “rafforzata” filtrata dall’art. 360-bis.

Il percorso procedimentale è camerale. La Corte fissa l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1, dà avviso agli avvocati e al Pubblico Ministero nei termini di legge, consente il deposito di conclusioni del P.M. fino a venti giorni e di memorie delle parti fino a dieci giorni prima; decide senza discussione orale e deposita, di regola al termine della camera, un’ordinanza “sinteticamente motivata”, con possibilità di riserva del deposito entro i sessanta giorni successivi.

Gli effetti sono quelli tipici di una definizione del giudizio di legittimità: l’ordinanza chiude il processo e regola le spese; quando la pronuncia rientra tra gli esiti che il d.P.R. 115/2002 collega al cosiddetto “raddoppio”, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater. Si tratta di un onere automatico, collegato all’inammissibilità, all’improcedibilità o al rigetto dell’impugnazione, come chiarito dalla prassi ministeriale e dalla giurisprudenza di legittimità.

Quanto ai rimedi contro l’ordinanza, non è previsto un ulteriore grado ordinario. Restano astrattamente praticabili i mezzi straordinari interni al giudizio di legittimità nei ristretti confini di legge: la revocazione ex art. 391-bis per errore di fatto sulla pronuncia della Corte, che la stessa giurisprudenza ammette anche quando il provvedimento impugnato sia un’ordinanza, e, nei casi eccezionali previsti, la nuova revocazione “europea” ex art. 391-quater se una sentenza della Corte EDU ha accertato una violazione incidente su un diritto di stato della persona. Si tratta di rimedi eccezionali, che non servono a riproporre il merito ma a rimuovere errori revocatori o a conformare il giudicato a pronunce della Corte di Strasburgo.

Esempio ordinanza ex art. 375 comma 1 n. 1 c.p.c.

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per ordinanza ex art. 375 comma 1 n. 1 c.p.c. .

ORDINANZA ex art. 375 comma 1 n. 1 c.p.c.

La Corte di Cassazione, Sez. …., riunita in camera di consiglio (oppure) a Sezioni Unite nelle persone dei Magistrati: …. ha pronunciato, nel procedimento civile n. …. R.G., proposto con ricorso in data …… da:
…… con Avv. ….
CONTRO
…. con Avv. ……
la seguente
ORDINANZA
Letto il ricorso proposto da ….. in data ….. e notificato in data …. con il quale veniva chiesto …..
Lette le controdeduzioni e il ricorso incidentale formulati da: …. con le quali veniva chiesto ……
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero e le memorie presentate dagli Avvocati delle parti nel termine di cui all’art. 380-bis c.p.c.
Sentiti gli Avvocati delle parti comparsi.
Considerato che tanto il ricorso principale quanto quello incidentale sono …… che pertanto devono essere dichiarati inammissibili.
Visto l’art. 375 comma 1 n. 1 c.p.c.
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale.
….. lì …
IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE
…. ….

Modello ordinanza ex art. 375 comma 1 n. 1 c.p.c. da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile ordinanza ex art. 375 comma 1 n. 1 c.p.c. per il ricorrente in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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Modello ordinanza ex art. 375 comma 1 n. 1 c.p.c.
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