In questa pagina è disponibile un modello richiesta di fissazione udienza ex art. 588 cpc da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Indice
Riferimenti normativi
Nella procedura esecutiva immobiliare italiana il legislatore ha previsto all’articolo 588 del codice di procedura civile un termine speciale per consentire ai creditori, anziché attendere il risultato della vendita all’asta, di chiedere al giudice l’assegnazione del bene pignorato. Questo istituto – noto come istanza di assegnazione – si inserisce in una logica di accelerazione e semplificazione dell’espropriazione, offrendo al creditore uno strumento alternativo alla gara forzata. La sua disciplina reca implicazioni precise tanto sui tempi quanto sui contenuti dell’istanza, sulla natura del prezzo offerto e sulle conseguenze gestionali per il procedimento esecutivo.
Dal punto di vista temporale, l’articolo 588 c.p.c. stabilisce che qualunque creditore, purché munito di titolo esecutivo e intervenuto regolarmente nel processo, possa presentare l’istanza di assegnazione «nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita». Questo termine di dieci giorni va computato a ritroso rispetto alla prima udienza in cui il giudice esaminerà l’esito dell’esperimento di vendita all’asta; non si tratta dunque di un termine da intendersi dalla notifica di un avviso o di un decreto, bensì collegato all’effettiva calendarizzazione in udienza, che l’ufficio deve comunicare almeno sessanta giorni prima secondo l’articolo 569 c.p.c. Il carattere “anteriore” e formale di questo termine implica che, superata la scadenza, l’istanza rimane ammissibile – come ha chiarito la dottrina – ma il percipiente correrebbe il rischio di veder preclusa l’accoglienza dell’istanza stessa, in ragione dell’indisponibilità del giudice a valutare domande tardive rispetto al calendario fissato.
Sul piano sostanziale, l’istanza di assegnazione deve contenere innanzitutto una chiara e non equivoca offerta di pagamento. Il creditore interessato deve proporre un corrispettivo non inferiore al prezzo base stabilito per la vendita – comprensivo delle spese di esecuzione e dei crediti privilegiati – e non riducibile al di sotto dell’importo minimo previsto per legge dall’articolo 506 c.p.c.. L’offerta deve essere formulata per sé o a favore di un terzo scelto dal creditore, e non soltanto coincidere con la somma effettivamente dovuta, ma riportare espressamente la volontà di subentrare nella posizione del debitore pignorato rispetto al bene in esecuzione. Il contenuto dell’istanza, pertanto, non è meramente formale, bensì vincolato al requisito dell’indicazione puntuale del prezzo offerto e della modalità di pagamento, che dovranno essere immediatamente eseguibili o ampiamente garantiti, per non vanificare lo scopo di soddisfazione del creditore richiedente.
L’aspetto procedurale richiede poi che l’istanza sia depositata in cancelleria e notificata al debitore e agli altri creditori intervenuti, in conformità alle regole ordinarie di notifica stabilite dal codice di procedura civile. La notificazione ha duplice funzione: da un lato tutela il contraddittorio, dall’altro consente al giudice di verificare tempestivamente l’interesse di tutti i soggetti coinvolti e di fissare senza indugio l’udienza per la deliberazione sulle domande di assegnazione. Spetta infatti al giudice dell’esecuzione – di norma il presidente della sezione o il giudice delegato – decidere, in udienza, se procedere all’assegnazione o se lasciare aperta la via della vendita all’asta, sentite le parti e valutati tutti i profili di ammissibilità e di congruità dell’offerta.
Quando la vendita non ha luogo – sia per assenza di offerte sia perché le offerte risultano inferiori al prezzo base e non vi sia una gara tra più offerenti – il giudice, in conformità agli articoli 590 e seguenti c.p.c., provvede sulla base delle istanze di assegnazione pervenute. La scelta di assegnare anziché ripetere l’asta in un nuovo esperimento è rimessa alla prudente valutazione del giudice, che deve verificare il grado di convenienza dell’assegnazione propostagli, tenendo insieme l’esigenza di soddisfare i creditori e quella di non sprecare risorse pubbliche con aste ripetute senza esito.
In caso di accoglimento dell’istanza di assegnazione, il giudice fissa in udienza un termine perentorio – non inferiore a quindici giorni – entro il quale l’assegnatario deve versare integralmente il prezzo offerto. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento, che sostituisce il decreto di vendita e attribuisce al creditore-assegnatario la proprietà del bene, a tutti gli effetti del codice civile. Il trasferimento ha efficacia ex tunc rispetto alle scritture pubbliche, fermo restando il rispetto delle formalità di trascrizione.
Se invece il giudice rigetta l’istanza oppure questa non viene presentata nei termini, la procedura esecutiva riprende il suo corso verso la vendita, con la conseguente calendarizzazione di un nuovo esperimento di asta o di gara, secondo le modalità previste dagli articoli 569 e 576 c.p.c. Una volta esaurite le vie di assegnazione e d’asta, l’esecuzione prosegue con l’aggiudicazione o, in caso di più offerenti, con la gara fra i medesimi, fino alla pronuncia definitiva del decreto di trasferimento.
La ratio di questo complesso sistema risiede nella volontà di contemperare l’interesse del creditore a realizzare prontamente e senza sprechi il proprio credito con quello, più generale, di evitare procedure inutili e dispendiose. L’articolo 588 c.p.c. e i successivi – in un insieme coordinato con le norme sulla vendita e sull’assegnazione – cercano così di garantire che il patrimonio pignorato non resti vincolato inutilmente, offrendo una soluzione sussidiaria e più rapida rispetto all’asta tradizionale, purché il creditore si faccia carico di soddisfare il valore minimo stabilito per legge e rispetti rigorosamente i termini e le formalità processuali.
Esempio richiesta di fissazione udienza ex art. 588 cpp
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per richiesta di fissazione udienza ex art. 588 cpc.
RICHIESTA DI FISSAZIONE DI UDIENZA (Art. 558 commi 1 e 2 c.p.p.)
All’Ufficio del dibattimento penale – Rito monocratico c/o Tribunale di ……………..
II sottoscritto ufficiale di P.G……………………………., in servizio presso l’Ufficio in intestazione, avendo proceduto, alle ore …………………….. del ………………….. all’arresto di ……………………….. per i reati di cui ……………………………………
-rilevato che il Pubblico Ministero non ne ha ordinato la messa a disposizione,
-ritenuto di dover procedere a presentazione diretta in stato di arresto;
CHIEDE
Che il Giudice del dibattimento fissi la data dell’udienza per la convalida e il contestuale giudizio.
L’ufficiale di P.G.
Tribunale di Ufficio del dibattimento penale Rito monocratico
Il Giudice, vista l’istanza che precede,
L’udienza del giorno
FISSA
alle ore …………
mandando alla P.G. procedente per gli adempimenti di competenza.
Data e luogo
Il giudice
Modello richiesta di fissazione udienza ex art. 588 cpp da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile richiesta di fissazione udienza ex art. 588 cpp in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.