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Ricorso Per Decreto Ingiuntivo Ex. Art. 633 E 642 C.p.c. Per Retribuzioni Non Percepite – Modello

In questa pagina è disponibile un modello ricorso per decreto ingiuntivo ex. art. 633 e 642 c.p.c. per retribuzioni non percepite da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti normativi
  • Esempio ricorso per decreto ingiuntivo ex. art. 633 e 642 c.p.c. per retribuzioni non percepite
  • Modello ricorso per decreto ingiuntivo ex. art. 633 e 642 c.p.c. per retribuzioni non percepite da scaricare

Riferimenti normativi

Il ricorso per decreto ingiuntivo fondato sugli articoli 633 e 642 c.p.c. rappresenta, per il lavoratore che non abbia ricevuto le retribuzioni, la via giudiziaria più rapida per trasformare il proprio credito in un titolo esecutivo senza attendere un giudizio di merito. L’azione ricade nel campo del contenzioso del lavoro, sicché la competenza è del tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui la prestazione è stata resa o dove ha sede il datore; il procedimento resta monitorio, ma viene iscritto nel ruolo “lavoro” e segue, in caso di opposizione, il rito speciale di cui agli artt. 409 ss. c.p.c.

Il presupposto sostanziale è che il credito sia certo, liquido ed esigibile e sia provato “con documento di sicura autenticità” (art. 633 c.p.c.). In materia retributiva la giurisprudenza attribuisce piena idoneità probatoria alle buste paga, alle CU, ai prospetti INPS/UNIEMENS e ad ogni documento proveniente dal datore stesso; le Sezioni lavoro hanno ribadito nel 2024 che il cedolino paga, in quanto atto unilaterale dell’imprenditore, fa prova contro chi lo ha formato fino a querela di falso. Se il lavoratore dispone soltanto di estratti conto o di corrispondenza interna, potrà comunque depositarli: la nozione di “prova scritta” nel rito monitorio è letta in senso ampio e comprensivo di qualunque documento attendibile, come rammenta la dottrina più recente e la Cassazione già dal 2013.
Il ricorso – redatto in forma digitale secondo gli standard del Processo Civile Telematico – va depositato nel fascicolo informatico tramite il portale del Ministero. La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022 e correttivo d.lgs. 164/2024) ha reso obbligatorio dal 30 giugno 2023 il deposito telematico anche dinanzi alle sezioni lavoro: il sistema genera la “ricevuta di accettazione” e, decorsi dieci giorni, la certificazione dell’avvenuta notifica che l’avvocato allegherà all’iscrizione a ruolo.

Unitamente al ricorso si versano copia del contratto o della lettera di assunzione, i cedolini contestati, l’estratto contributivo, le diffide stragiudiziali e la nota spese. Il contributo unificato è ridotto della metà nei giudizi di lavoro, salvo che il lavoratore sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato; la circolare del Ministero 11 maggio 2012 – richiamata da dottrina e prassi – conferma l’agevolazione e ricorda che il valore della causa coincide con l’importo lordo delle mensilità reclamate. L’art. 642 c.p.c. consente di chiedere l’esecuzione provvisoria sin dal momento dell’emissione. Nei crediti di lavoro è prassi ottenere l’immediata esecutorietà quando il diritto risulta da documenti provenienti dal datore, il giudice può dispensare dall’attesa dei quaranta giorni previsti per l’opposizione se la documentazione è «sottoscritta dal debitore» o se ricorrono “gravi motivi”, secondo un orientamento ribadito nel 2024 in sede di legittimità.

Una volta firmato digitalmente, il decreto viene notificato entro sessanta giorni tramite ufficiale giudiziario o PEC al datore; questi ha quaranta giorni per proporre opposizione, che si incardinerà dinanzi al medesimo tribunale in rito lavoro. L’opposizione sospende l’efficacia del decreto solo se il giudice dell’opposizione, valutati i motivi e il fumus boni iuris, emette ordinanza di sospensione; altrimenti il lavoratore può procedere immediatamente a pignoramento o a sequestro conservativo sui beni del datore.

Sul piano sostanziale il decreto ingiuntivo riconosce al lavoratore non soltanto gli importi netti, ma anche la differenza contributiva, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali o contrattuali sino al saldo. Se il datore non si oppone, il provvedimento diventa definitivo ed equiparabile a sentenza passata in giudicato, precludendo ogni contestazione successiva sul quantum; se l’opposizione è respinta, la sentenza di rigetto consolida il decreto e liquida ulteriori spese a carico del datore.

Esempio ricorso per decreto ingiuntivo ex. art. 633 e 642 c.p.c. per retribuzioni non percepite

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per ricorso per decreto ingiuntivo ex. art. 633 e 642 c.p.c. per retribuzioni non percepite.

TRIBUNALE DI ______________

-sezione lavoro-

Ricorso per Decreto ingiuntivo ex art. 633 e 642 c.p.c. per retribuzioni non percepite

Nell’interesse di ________, nato a________ (_______) in data _________, e residente in _______ (_____), alla Via ________ n. __, C.F. ________, elettivamente domiciliato in ________ via _______ n.___, presso lo studio dell’Avv. ______, (C.F. ________) del foro di ______, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio giusta mandato posto in calce al presente atto.

Si indicano il numero di fax ________ e l’indirizzo di pec ___________, presso i quali è possibile inviare le comunicazioni del presente procedimento

CONTRO

La società _________, C.F. e p.iva ___________, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, corrente in _____ (___), _______ n. ___ (doc.01)

PREMESSO

il sig. __________ ha lavorato, a far data dal __________, alle dipendenze della società ________., C.F________, corrente in________ (___), _______ n.___________, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, full time (40 ore settimanali) ed assunto con la mansione di ___________, prima e ___________, poi, ed inquadrato al livello ___________, del CCNL del settore ___________, (doc.02);
il rapporto di lavoro tra il sig. ________ e la _________ cessava in data _________a seguito delle dimissioni volontarie rassegnate dal ricorrente (doc.03);
l’odierno ricorrente al momento delle dimissioni, vantava un credito nei confronti del datore di lavoro. Nello specifico non gli veniva retribuita la tredicesima relativa agli anni ___________,, nonché le mensilità da settembre a dicembre _______, da gennaio a marzo _________ ed altresì il trattamento di fine rapporto; inoltre non gli venivano consegnate le buste paga dal mese di ___________, in poi;
Successivamente, il sig. ______, riceveva a titolo di acconto la somma di € ___________, con le seguenti modalità: € ___________, in contanti, un primo bonifico di € 7___________, in data ___________, e successivamente un secondo in data ___________, di € ___________, (doc.04);
in data _________, per mezzo della scrivente, veniva depositata denuncia per mancata consegna di detti cedolini paga all’Ispettorato Territoriale del lavoro di ________ (da questo momento I.T.L.) nonché per mancato pagamento delle mensilità su indicate e del TFR (doc. 05);
in data __________ veniva fissata la prima comparizione delle parti poi rinviata su richiesta di controparte per le vie brevi che non presenziava all’incontro (doc. 06);
in data _________ si svolgeva il secondo incontro, presenziava il Dott. ___________, e consegnava le buste paga ma veniva richiesto un breve rinvio per trattativa sul pagamento (doc.07);
in data ___________ il datore di lavoro non si presentava e, vista l’impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il conciliatore lo dichiarava concluso con esito negativo (doc.08);
Dalla lettura dell’estratto contributivo Inps e dalle buste paga consegnate dal datore di lavoro si evince che gli importi a credito spettanti al sig. _________ sono i seguenti:
___________,
per un totale complessivo di € ___________,, da cui deve essere detratta la somma di € ___________, ricevuta dal sig.________ come acconto, versata in parte in contanti e in parte con bonifico (cfr. doc.04);

In data ___________, pochi giorni prima dell’incontro fissato avanti all’I.T.L. per l’esperimento del tentativo di conciliazione, il sig. _________ veniva contattato dal sig. ________, anch’esso dipendente della società convenuta, al fine di poter trovare un accordo su quanto spettante ancora al sig. ______. Infatti, il sig. _________ scriveva testualmente “_______________”; Risulta chiaro ed evidente, che tale dichiarazione costituisce, anche se non in maniera formale ed esplicita, un riconoscimento di debito da parte della società debitrice nei confronti del ricorrente (doc.09);
nelle more, vi sono stati svariati tentativi di raggiungere un accordo bonario, tutti falliti a causa della società ___________, il cui unico scopo era solamente quello di temporeggiare per non provvedere al pagamento di quanto spettante al ricorrente; l’ultimo dei quali, in data ___________,, dove le parti dovevano incontrarsi per sottoscrivere un accordo di transazione, ma la società ingiunta per l’ennesima volta non presenziava (doc.10);
ad oggi, pertanto, l’odierno ricorrente vanta un credito nei confronti della società___________, per l’importo complessivo di € ___________,;
Il suddetto credito è certo, liquido ed esigibile e si fonda su prova scritta e, la competenza è quella dell’Autorità Giudiziaria adita;
per quanto sopra esposto, ricorrono, senz’altro, i presupposti per l’applicazione dell’art. 633 ess. cpc e dell’art. 642 cpc, affinchè il decreto ingiuntivo debba essere munito di provvisoria esecutorietà stante la natura alimentare del credito e per il grave pregiudizio subito dal ricorrente che si è improvvisamente trovato nell’impossibilità di poter contare sui proventi del proprio lavoro, sua unica fonte di sostentamento, a causa del perdurate e notevole ritardo nell’adempimento del datore di lavoro, essendo il credito azionato relativo a prestazione lavorativa, quindi di natura alimentare oltre che privilegiato ai sensi dell’art. 2751 bis c.c..

*****

Tutto ciò premesso il sig. ___________come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All’Ill. Giudice del Tribunale di __________a affinché, ritenuta la propria competenza e visti gli artt. 633 ss. c.p.c e l’art. 642 comma 2 c.p.c, stante la certezza e la liquidità del credito, Voglia ingiungere alla società__________, C.F. e p.iva __________, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, corrente in _______ (___), _________ n. ____, di pagare immediatamente al sig. __________, come sopra domiciliato e difeso, la somma di € ___________, oltre interessi di mora, di cui al D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all’effettivo saldo oltre spese e competenze legali della presente procedura e successive occorrende da liquidarsi secondo Decreto n.140/2012 e successive occorrende.

Autorizzando, inoltre, la provvisoria esecuzione del decreto e fissando il termine di 40 giorni dalla notifica ai soli effetti dell’eventuale opposizione.

Si chiede, infine, autorizzarsi l’esecuzione immediata senza l’osservanza del termine previsto dall’art. 482 c.p.c., sussistendo i presupposti previsti dall’art. 642 ultimo comma c.p.c.

*****

Si allegano i seguenti documenti:

visura____________;
lettera d’assunzione ____;
dimissioni ________ del _________;
bonifici datati ___________ a favore di _______;
denuncia I.T.L. del __________;
Verbale I.T.L. del ________;
Verbale I.T.L. del _________ con relative buste paga;
Verbale I.T.L. del ________;
Messaggi ____ ;
mail avv. _________;
nota spese.
*****

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.L.98/2011, convertito con modifiche nella L.111/2011, il ricorrente dichiara che il ricorso, il cui valore è di ……………………………….è, ex art. 19 comma 1 bis del DPR 115/2002, nel testo introdotto dalla L.111/11, esente dal versamento del contributo unificato, in quanto nel _________ ha percepito un reddito imponibile IRPEF inferiore ad € 35.240,04.

_________, lì __________

Avv. _______________

Modello ricorso per decreto ingiuntivo ex. art. 633 e 642 c.p.c. per retribuzioni non percepite da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile ricorso per decreto ingiuntivo ex. art. 633 e 642 c.p.c. per retribuzioni non percepite in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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