In questa pagina è disponibile un modello procura alle liti da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Riferimenti normativi
Il rimedio della revocazione previsto dall’art. 391-bis c.p.c. consente di chiedere alla Corte di cassazione di rimuovere una propria pronuncia quando questa sia viziata da errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. La norma, nella formulazione vigente dopo la riforma Cartabia, estende l’ambito oggettivo a sentenze, ordinanze e persino ai decreti emessi ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e stabilisce forme, termini e conseguenze essenziali del rimedio. In particolare: la domanda si propone con “ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti”; la correzione di errori materiali è sempre proponibile, anche d’ufficio, “in qualsiasi tempo”, mentre la revocazione per errore di fatto va proposta a pena di decadenza entro 60 giorni dalla notificazione della pronuncia o, se non notificata, entro 6 mesi dalla pubblicazione.
Il perimetro dell’errore di fatto rilevante è rigoroso. L’errore revocatorio è una “svista percettiva” immediatamente rilevabile, che conduce la Corte ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontrovertibilmente escluso dagli atti, o l’inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato, purché quel fatto non sia stato oggetto di dibattito e decisione. Non è, dunque, un errore di diritto né un errore di giudizio nella valutazione delle risultanze processuali. Le Sezioni Unite hanno ribadito che l’errore deve emergere dal confronto tra la rappresentazione contenuta nella decisione impugnata e gli atti interni al giudizio di legittimità; se la Corte ha effettivamente deciso sul motivo, anche con motivazione sintetica o non perfettamente allineata alle argomentazioni della parte, non c’è spazio per la revocazione.
Il ricorso si propone alla stessa Corte di cassazione nelle forme del giudizio di legittimità. Ciò significa, in concreto, difesa tecnica di avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione, allegazione puntuale degli atti e dei documenti che provano la svista percettiva, e rispetto delle regole sulla notificazione e sul deposito previste per il ricorso per cassazione; la mancata esecuzione della notificazione ordinata dalla Corte comporta l’inammissibilità. La trattazione avviene di regola in camera di consiglio secondo il rito camerale ridisegnato dalla riforma, salvo i casi in cui la Corte reputi opportuna la pubblica udienza alla luce dei criteri generali del nuovo assetto del giudizio di legittimità.
Quando la revocazione è accolta, la precedente pronuncia della Cassazione viene rimossa e il giudizio di legittimità è nuovamente deciso. La regola sistematica—oggi esplicitata per le altre ipotesi di revocazione dall’art. 391-ter c.p.c.—è che, pronunciata la revocazione, la Corte decide la causa nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, altrimenti rinvia al giudice competente; tale criterio orienta anche la fase “rescissoria” successiva all’accoglimento della revocazione per errore di fatto. Resta fermo che il ricorso per revocazione non sospende né l’esecuzione della decisione passata in giudicato né il giudizio di rinvio eventualmente pendente.
Un’attenzione pratica va riservata ai termini. Il “termine lungo” di sei mesi decorre dalla pubblicazione ed è frutto della novella del 2016 che ha ridotto l’anno originario; il “termine breve” di 60 giorni decorre invece dalla notificazione della pronuncia. L’inosservanza determina la decadenza dal rimedio. È consigliabile indicare già in ricorso, con chiarezza, data di pubblicazione e, se del caso, di notificazione, così da ancorare il vaglio di tempestività ai dati oggettivi.
È utile non confondere questo rimedio con quelli “limitrofi”. L’art. 391-ter c.p.c. consente la revocazione delle decisioni della Corte che abbiano definito il merito per i motivi ulteriori di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c., con la possibilità per la Corte, una volta pronunciata la revocazione, di decidere essa stessa nel merito o rinviare; si tratta di una diversa ipotesi, che non si sovrappone alla revocazione per errore di fatto dell’art. 391-bis. Inoltre, dal 2023 è stata introdotta la “revocazione europea” per contrarietà alla CEDU (art. 391-quater c.p.c.), istituto speciale e circoscritto a casi nei quali la violazione accertata dalla Corte EDU abbia inciso su diritti di stato della persona: si tratta, anche qui, di un binario separato rispetto al 391-bis.
Esempio ricorso per revocazione della sentenza art. 391 bis c.p.c.
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per ricorso per revocazione della sentenza art. 391 bis c.p.c..
RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA SENTENZA N. ….
emessa dalla Suprema Corte di Cassazione il …. nella causa promossa da: …., rappr. e difeso dall’avv. ….
RICORRENTE
CONTRO
…., rappr. e difeso dall’avv. ….
RESISTENTE
* * *
Il Sig. …., codice fiscale n. …., residente in …., via …., n. …. elettivamente domiciliato in Roma nella via …. n. …., presso lo studio dell’Avv. …., codice fiscale ….,
che lo rappresenta e difende per procura …., e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni da parte della Cancelleria al numero telefax …. o al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: ….,
PREMESSO
– che in data …. è stata emessa la sentenza sopra indicata con la quale è stato disposto che ….;
– che in tale sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti (oppure) dai documenti di causa; infatti la decisione è stata fondata sulla supposizione
che …. la cui verità è incontestabilmente esclusa da …. (oppure) è stata supposta l’inesistenza di fatto la cui verità è positivamente stabilita da …..
Tutto ciò premesso, si
CHIEDE
che la Suprema Corte di Cassazione voglia, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., revocare la predetta sentenza.
Allega cinque copie della suddetta sentenza di cui quattro in carta libera e una autentica nonché quattro copie in carta libera del presente ricorso.
Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia dichiara che il valore della causa è di € ….
…. lì ….
Avv. …
Modello ricorso per revocazione della sentenza art. 391 bis c.p.c. da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile ricorso per revocazione della sentenza art. 391 bis c.p.c. in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.