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Ricorso per revocazione della sentenza emessa dalla Cassazione – Modello

In questa pagina è disponibile un modello ricorso per revocazione della sentenza emessa dalla cassazione da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti normativi
  • Esempio ricorso per revocazione della sentenza emessa dalla cassazione
  • Modello ricorso per revocazione della sentenza emessa dalla cassazione da scaricare

Riferimenti normativi

Quando si parla di revocazione “ex art. 395 c.p.c.” contro una decisione della Corte di cassazione occorre distinguere con precisione il canale processuale utilizzabile. Il codice, dopo le riforme più recenti, prevede due strade diverse: se si denuncia un errore di fatto, il rimedio passa dall’art. 391-bis c.p.c.; se invece si invocano gli altri motivi tipizzati dall’art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c. (dolo della parte, prove false, documenti decisivi scoperti dopo, dolo del giudice accertato), la revocazione è ammessa solo quando la Cassazione abbia deciso la causa nel merito e si innesta nell’art. 391-ter c.p.c. La scelta corretta del binario è decisiva, perché l’art. 391-ter consente la revocazione “per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6” soltanto contro i provvedimenti con cui la Corte “ha deciso la causa nel merito”, mentre l’errore di fatto resta veicolato dall’art. 391-bis.

L’oggetto del giudizio revocatorio, dunque, dipende dalla natura della pronuncia impugnata. Se la sentenza di legittimità è “di sola legittimità” (rigetto, inammissibilità, cassazione con rinvio), non si può utilizzare l’art. 391-ter: in queste ipotesi l’unica feritoia interna alla Corte è la revocazione per errore di fatto ex art. 391-bis, che a sua volta richiama il n. 4 dell’art. 395 c.p.c. Quando invece la Cassazione, ai sensi dell’art. 384, ha definito direttamente il merito, è possibile chiedere la revocazione per i motivi “straordinari” dell’art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6, rimanendo escluso il n. 5 (contrasto con giudicato) dal perimetro del 391-ter. Su questo assetto hanno insistito tanto la lettera della norma quanto prassi e dottrina applicativa.

I motivi codificati dall’art. 395 c.p.c. conservano, anche dinanzi alla Cassazione, il loro significato tecnico: rientrano nella revocazione straordinaria le ipotesi di dolo della parte, falsità delle prove, rinvenimento di documenti decisivi non producibili prima per forza maggiore o fatto dell’avversario e dolo del giudice accertato con sentenza; l’errore di fatto, invece, è la classica “svista percettiva” immediatamente ricavabile dagli atti interni al giudizio, distinta da qualunque errore di diritto o di valutazione. Per la Corte di cassazione l’errore di fatto si fa valere, come detto, con il ricorso ex art. 391-bis; la giurisprudenza ne ribadisce la natura di falsa percezione su un fatto decisivo non oggetto di contestazione, e non consente di trasformare in errore revocatorio le doglianze sulla motivazione o sull’interpretazione della legge.

La disciplina dei termini è differenziata. Per l’impugnazione revocatoria alla Cassazione per errore di fatto l’art. 391-bis stabilisce un termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero di sei mesi dalla pubblicazione se la notificazione non è avvenuta. Per la revocazione ex art. 391-ter, che veicola i motivi “straordinari” dell’art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 contro le decisioni di merito della Cassazione, opera la regola generale dei termini brevi di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., con decorrenza ancorata — per questi motivi — al “giorno della scoperta” o dell’accertamento del vizio, secondo lo schema dell’art. 326; non trova applicazione un termine lungo “da pubblicazione”, proprio perché il dies a quo è collegato all’emersione del vizio straordinario. È prudente indicare in ricorso la data della scoperta/accertamento da cui si fa decorrere il termine.

Sul piano delle forme, il ricorso per revocazione alla Cassazione si propone “ai sensi degli artt. 365 e seguenti” davanti alla stessa Corte e deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, con procura speciale. Il contenuto essenziale è quello indicato dall’art. 398, commi 2 e 3, c.p.c., espressamente richiamato dall’art. 391-ter: occorre enunciare, a pena di inammissibilità, il motivo di revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti pertinenti (ad esempio l’attestazione della falsità, l’atto che prova il recupero del documento, la sentenza penale passata in giudicato sul dolo del giudice), oltre alla data della scoperta/accertamento del vizio. L’art. 398 chiarisce anche che la proposizione della revocazione non sospende automaticamente altri termini o procedimenti, salvo una sospensione espressa concessa dal giudice adito; per la peculiare ipotesi di revocazione per errore di fatto contro la sentenza della Cassazione, l’art. 391-bis aggiunge che non è ammessa la sospensione dell’esecuzione della sentenza passata in giudicato, né del giudizio di rinvio o del relativo termine di riassunzione.

Gli esiti processuali confermano la natura “a critica vincolata” del rimedio. Se la revocazione viene accolta, la Corte rimuove la precedente decisione e, secondo la regola posta dall’art. 391-ter, decide la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; in caso contrario rinvia al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Se invece il vizio denunciato non rientra nel perimetro dell’art. 395 o, nel canale dell’art. 391-bis, si tratta in realtà di errori di diritto o di valutazione, il ricorso è dichiarato inammissibile. Resta fermo, inoltre, che la revocazione non è un mezzo surrogatorio dell’appello o del ricorso per cassazione ordinario e non consente di riaprire questioni già decise su cui il giudice si sia pronunciato, se non nei ristretti casi tipizzati dalla legge.

Un cenno conclusivo va al “sistema” attuale. Accanto alla revocazione per errore di fatto ex art. 391-bis e alla revocazione “straordinaria” ex art. 391-ter per le decisioni di merito della Cassazione, dal 2023 è in vigore una revocazione speciale per contrarietà alla Convenzione EDU, tipizzata nell’art. 391-quater c.p.c., rimedio ulteriore ma distinto che non sostituisce né amplia i presupposti dell’art. 395. Anche in questo caso i poteri della Corte e gli effetti sono scanditi dalla legge, con limiti applicativi definiti dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

Esempio ricorso per revocazione della sentenza emessa dalla cassazione

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per ricorso per revocazione della sentenza emessa dalla cassazione.

RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA SENTENZA N. ….

emessa dalla Corte di Cassazione in data …., nella causa promossa da:
…. con Avv. …. RICORRENTE
CONTRO
…. con Avv. …. RESISTENTE
* * *
Il sig….., codice fiscale …., nato a …., il …., e residente in …., elettivamente domiciliato in …
nella via …. presso lo studio dell’avv. …. (codice fiscale….) che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale …. e che dichiara di voler ricevere le
comunicazioni da parte della Cancelleria al numero telefax …. o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ….
PREMESSO
– che in data …. è stata emessa la sentenza sopra indicata con la quale è stato disposto che ….
– che in data …., come è provato da …. ha scoperto che tale sentenza è l’effetto del dolo di …. in suo danno, in quanto …. (oppure) che in data …., come è provato
da …., sono stati trovati i seguenti documenti decisivi: …. che non ha potuto produrre in giudizio in quanto …. (oppure) tale sentenza è l’effetto del dolo del
giudice …. in suo danno come è stato accertato dal …. di …. con sentenza n. …. emessa il …. e passata in giudicato in data …., che si allega.
– che nella specie ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 395 comma 1 n. 1) (oppure) 3) (oppure) 6 c.p.c..
Tutto ciò premesso
CHIEDE
che la Suprema Corte di Cassazione voglia, ai sensi degli articoli 391-ter e 395 comma 1 n. 1 (oppure) 3) (oppure) 6) c.p.c., revocare la predetta sentenza e
decidere la causa nel merito (oppure) revocare la predetta sentenza e rinviare la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria:
copia autentica della sentenza del …. di …. n. ….. del …. procura speciale alle liti
Allega: cinque copie della suddetta sentenza di cui quattro in carta libera e una autentica nonché quattro copie in carta libera del presente ricorso.
Ai fini del versamento del contributo unificato dichiara che il valore della causa è di € ….
…., lì ….
Avv. …

Modello ricorso per revocazione della sentenza emessa dalla cassazione da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile ricorso per revocazione della sentenza emessa dalla cassazione in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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Fac simile ricorso per revocazione della sentenza emessa dalla cassazione
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