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Ricorso per sequestro conservativo di nave – Modello

In questa pagina è disponibile un modello ricorso per sequestro conservativo di nave da scaricare e da compilare in base alle esigenze.

Indice

  • Riferimenti Normativi
  • Esempio ricorso per sequestro conservativo di nave
  • Modello ricorso per sequestro conservativo di nave da scaricare

Riferimenti Normativi

Il sequestro conservativo è una misura cautelare con cui si vincola il bene nave, le sue quote (i carati) o le pertinenze separabili, per garantire la futura esecuzione forzata del credito. In via generale la base è l’art. 671 c.p.c., che consente al giudice di autorizzare il sequestro quando il creditore ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito; per le navi, il Codice della navigazione dedica norme specifiche su competenza, contenuto del provvedimento, notifiche e pubblicità (artt. 643 ss., in particolare 682–685). L’Italia ha inoltre ratificato la Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952 sull’arresto di navi, che disciplina quando e come si può arrestare una nave per crediti “marittimi” e il rilascio contro cauzione; quando la Convenzione si applica, prevale sulle regole interne incompatibili.

Sul piano processuale servono i due presupposti classici: fumus boni iuris (verosimile fondatezza del credito) e periculum in mora (rischio concreto di dispersione della garanzia). La norma cardine è l’art. 671 c.p.c.; nel rito cautelare il giudice procede con ordinanza, anche inaudita altera parte nei casi d’urgenza, e può imporre una cauzione a carico dell’istante per eventuali danni da misura non dovuta. In ambito navale va considerato l’art. 645 cod. nav., che esclude in assoluto il sequestro di navi da guerra e di talune navi di servizio pubblico, e limita il vincolo sulle navi “pronte a partire” se il credito non è sorto “a causa del viaggio” imminente o in prosecuzione.

La domanda si propone al giudice competente per il merito secondo le regole del rito cautelare uniforme; se la causa è devoluta ad arbitri, valgono le regole dell’art. 669-quinquies. In prassi, quando la nave è in un porto italiano, il ricorso è proposto al tribunale civile del luogo per assicurare rapidità nell’attuazione e coordinamento con la Capitaneria. Se ricorrono i presupposti convenzionali, la Convenzione di Bruxelles del 1952 consente al giudice del luogo dell’arresto di conoscere anche del merito nei casi tipizzati o quando lo consente la legge nazionale.

L’oggetto può essere l’intera nave, carati di nave o pertinenze separabili. Il ricorso deve identificare con precisione il bene (nome, bandiera, IMO/numero di iscrizione e porto), allegare i fatti costitutivi del credito e documentare il periculum (mobilità del bene, rischio di partenza o di trasferimenti societari), chiedendo il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. con gli specifici contenuti che la legge nautica impone al provvedimento: divieto al proprietario-debitore di disporre del bene, intimazione al comandante di non far partire la nave e indicazione degli elementi identificativi dell’unità. In caso di urgenza si può domandare la decisione inaudita altera parte e, per la tutela effettiva, misure per impedire nell’immediato la partenza.

L’ordinanza di accoglimento, se resa ante causam, deve fissare il termine perentorio per iniziare il giudizio di merito (non oltre 60 giorni, se il giudice non lo fissa opera il termine legale); la mancata instaurazione del merito nei termini comporta l’inefficacia della misura. Per l’attuazione sui beni mobili il sequestro si esegue secondo le forme del pignoramento mobiliare o presso terzi. Nel settore navale, il provvedimento va notificato al proprietario e al comandante e, se il creditore dell’armatore non proprietario è assistito da privilegio navale, anche al proprietario non armatore; quando il bene è gravato da privilegi o ipoteche, va notificato anche al terzo proprietario. Per l’opponibilità ai terzi, il provvedimento notificato si trascrive nella matricola/registro della nave e, per le navi maggiori o i relativi carati, si annota anche sull’atto di nazionalità. In concreto, la Capitaneria può adottare, in caso d’urgenza o su ordine del giudice competente, i provvedimenti opportuni per impedire la partenza.

Quando la Convenzione del 1952 si applica, il sequestro è ammesso solo per i crediti “marittimi” elencati dall’art. 1 (a titolo esemplificativo: nolo, collisione, salvataggio, forniture, ipoteche navali). È possibile arrestare la nave cui il credito si riferisce o una “sorella” in medesima proprietà; non è invece consentito procedere a più arresti o pretendere garanzie multiple per il medesimo credito oltre una volta tra Stati contraenti. Il giudice che ha autorizzato il sequestro deve consentire il rilascio della nave contro garanzia ritenuta sufficiente e, in difetto di accordo, ne determina natura e ammontare; la Convenzione disciplina anche la responsabilità per arresto ingiustificato o per garanzia eccessiva e consente l’imposizione di contro-cauzione.

Se l’ordinanza è stata resa prima della causa, l’istante deve avviare il giudizio di merito nel termine perentorio fissato, pena l’inefficacia; la parte resistente può proporre reclamo cautelare e chiedere revoca o modifica per mutamento delle circostanze, oltre a sollecitare la riduzione o la sostituzione con garanzia idonea. Ove la nave venga svincolata contro cauzione secondo l’art. 5 della Convenzione del 1952, la somma o la garanzia prestata “segue” il giudizio sul merito davanti al giudice competente, anche straniero, secondo le regole dell’art. 7 della Convenzione. In ogni momento il giudice può modulare la misura e la cauzione ex art. 669-decies e 669-undecies c.p.c.

Se il creditore ottiene una sentenza di condanna esecutiva, il sequestro conservativo si converte ipso iure in pignoramento; da quel momento decorrono gli adempimenti esecutivi, inclusi i termini dell’art. 156 disp. att. c.p.c. per il deposito del titolo presso il giudice dell’esecuzione. In caso di sequestro non dovuto o abusivo, la responsabilità per i danni si valuta secondo le regole interne, comprese quelle dell’art. 96 c.p.c., ferma la possibilità per il giudice di aver già imposto una contro-cauzione a tutela del proprietario della nave.

Esempio ricorso per sequestro conservativo di nave

In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per ricorso per sequestro conservativo di nave.

RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO DI NAVE

La società …., Partita IVA n. …. con sede legale in …., via …., n., in persona del legale rappresentante Sig. …. nato a …., il …. Codice Fiscale …., domiciliata in ….
via …. n. …., presso lo studio dell’Avv. …., Codice Fiscale …., che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce/a margine del presente ricorso, con
dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al Fax n …. o all’indirizzo di P.E.C. ….;
PREMESSO CHE
– la società ricorrente è creditrice nei confronti del Sig. …. della somma di € …., in forza di …., per l’accertamento del quale intende instaurare un giudizio;
– recentemente, il predetto debitore ha ereditato una nave (oppure) galleggiante (oppure) carati di nave da ….;
– il debitore, non possedendo altri beni, ha messo in vendita il suddetto bene come risulta da ….;
– pertanto, la ricorrente ha fondato timore di perdere la garanzia del suo credito;
Tutto ciò premesso, la società …., come sopra rappresentata e difesa,
RICORRE
all’Ill.mo Tribunale adito, affinché Voglia autorizzare, ai sensi degli art. 669 sexies e 670 c.p.c. e R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 682 con decreto, il sequestro
conservativo della predetta nave (oppure) del predetto galleggiante.
Si producono i seguenti documenti:
1) ….;
2) ….;
3) ….;
Si dichiara che il valore della causa di merito è di € …..
Luogo, data.
(Avv. ….

Modello ricorso per sequestro conservativo di nave da scaricare

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile ricorso per sequestro conservativo di nave in formato Word editabile da scaricare.

Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.

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Fac simile ricorso per sequestro conservativo di nave
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