In questa pagina è disponibile un modello stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società da scaricare e da compilare in base alle esigenze.
Indice
Riferimento Normativi
Nella liquidazione coatta amministrativa – ora disciplinata dagli articoli 293-316 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – la formazione dello stato passivo conserva l’impianto tradizionale dell’istituto ma è stata ricalibrata, a partire dal 2022, sull’esigenza di digitalizzare i rapporti con i creditori e di concentrare il contraddittorio entro tempi molto brevi. Il primo atto è la nomina del commissario liquidatore da parte dell’autorità vigilante; questi, entro un mese, deve reperire le scritture sociali, ricostruire provvisoriamente i conti e inviare a ogni creditore una comunicazione individuale che indica le somme risultanti a credito e l’indirizzo PEC dell’ufficio di procedura, invitandolo a far pervenire osservazioni o istanze entro i quindici giorni successivi. L’obbligo di avviso, previsto dall’articolo 308 CCII, vale anche per chi rivendichi beni in natura ed è corredato dall’avvertimento che le successive comunicazioni viaggeranno solo sul domicilio digitale dichiarato, con deposito in cancelleria se l’indirizzo non viene indicato o non funziona.
Allo scadere del termine per le osservazioni, e comunque non oltre novanta giorni dal decreto di liquidazione, il commissario liquida i crediti d’ufficio e raccoglie le domande di ammissione, di rivendica o di restituzione presentate dai terzi; confluisce tutto in un progetto motivato di stato passivo che, una volta depositato nella cancelleria del tribunale e pubblicizzato con l’avviso in Gazzetta Ufficiale, diventa immediatamente esecutivo. La regola, sancita oggi dall’articolo 311, riproduce l’antico articolo 209 l.fall., ma rafforza la funzione amministrativa del commissario: l’autorità giudiziaria interviene solo in sede di opposizione, alla quale si applica, per rinvio, il rito dell’accertamento del passivo della liquidazione giudiziale.
Il deposito attiva un doppio circuito di tutela. Chi non sia stato ammesso o ritenga errata la collocazione del proprio credito dispone di trenta giorni per proporre opposizione o impugnazione davanti al tribunale; il termine decorre dalla comunicazione individuale e non dalla pubblicazione, come ha precisato la giurisprudenza di legittimità. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16166/2024, ha ricordato che la semplice presentazione della domanda non interrompe in modo permanente la prescrizione: è l’ammissione al passivo a produrre quell’effetto, a differenza di quanto accade in liquidazione giudiziale.
Nel settore bancario, la sentenza n. 8883/2025 ha confermato che il provvedimento con cui il tribunale decide sull’opposizione è impugnabile soltanto con ricorso per cassazione, non con l’appello ordinario.
Le istanze tardive restano possibili ma vengono sottoposte a un doppio vaglio di ammissibilità: devono essere presentate entro dodici mesi dal decreto che dispone la liquidazione e il ricorrente deve dimostrare di non avere avuto conoscenza tempestiva della procedura, in linea con i principi elaborati per le domande supertardive dall’articolo 208 CCII e dalla più recente dottrina. Se l’impedimento cessa in un momento successivo, la domanda va trasmessa al commissario entro sessanta giorni; decorso anche questo termine, l’unica via resta l’azione ordinaria contro l’ente, che però dovrà attendere la chiusura della procedura per essere eseguita.
La riforma ha introdotto una forte spinta verso il canale telematico: le linee guida del MIMIT pubblicate nel luglio 2025 obbligano i commissari a depositare ogni atto nel fascicolo informatico ed a utilizzare esclusivamente PEC o deposito in cancelleria per le notifiche ai creditori, mentre l’autorità di vigilanza controlla il rispetto della scansione temporale attraverso report trimestrali.
Sul piano sostanziale, la dichiarazione giudiziale di insolvenza successiva – prevista dall’articolo 298 – non incide sullo stato passivo già formato; serve soltanto ad estendere al commissario i poteri di azione revocatoria e di responsabilità previsti per il curatore, salvaguardando così l’efficacia delle scelte già compiute in sede amministrativa.
Per quanto riguarda il merito dei crediti, la graduazione segue le stesse regole della liquidazione giudiziale: prededuzioni, privilegi, cause legittime di prelazione, chirografari. Il commissario può proporre acconti parziali quando il realizzo dell’attivo lo consente, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza e parere del comitato di sorveglianza, come consente l’articolo 312 CCII; sono acconti strumentali a evitare la perdita di valore dei crediti e a contenere il contenzioso, soprattutto nei procedimenti di lunga durata.
La fase conclusiva prevede la redazione del bilancio di liquidazione, la relazione sulla gestione e il piano di riparto finale; il deposito di questi atti, accompagnato dalla relativa pubblicazione, apre l’ultima finestra per eventuali contestazioni, ma il legislatore ha mantenuto stretti i termini proprio per garantire certezza ai creditori, coerentemente con la natura pubblicistica dell’istituto.
Esempio stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società
In questa sezione è possibile trovare un esempio di formula per stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società.
STATO PASSIVO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA’ ….
partita iva …., con sede in …., via …., n…..
D.M. ….
COMMISSARIO LIQUIDATORE: ….
N.D’ORDINE CREDITORE PRIVILEGIO CHIROGRAFO
1 …. € …. € ….
2 …. € …. € ….
3 …. € …. € ….
4 …. € …. € ….
5 …. Escluso in quanto
non provato il
rapporto
…., lì ….
IL COMMISSARIO
LIQUIDATORE
Modello stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società da scaricare
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società in formato Word editabile da scaricare.
Il modello può essere modificato inserendo i dati mancanti e poi stampato.